Progetto per il Porto turistico, respinti i ricorsi della Servimar

Il Tar ha giudicato inammissibili le richieste dell’ex gestore in quanto già escluso dalla gara pubblica

Migration

Una volta esclusa "legittimamente e definitivamente", non poteva avere più nessun "concreto interesse a impugnare gli atti di una gara pubblica". Per il Tar di Bologna insomma nella partita sulla riqualificazione e gestione del porto turistico di Cervia, i due ricorsi della Servimar – la srl che dal 2017 aveva gestito l’area sulla base di una concessione demaniale temporanea e provvisoria –, sono inammissibili "per difetto di interesse".

L’srl è stata inoltre condannata a pagare 6.000 euro di spese di giudizio equamente ripartite tra il Comune cervese e la Arco Lavori, ovvero la società cooperativa consortile che si era aggiudicata la gara attraverso procedura di project financing.

Il braccio di ferro amministrativo – come si legge nella sentenza appena pubblicata a firma del giudice estensore Umberto Giovannini – aveva conosciuto la sua alba a inizio 2021. In particolare la Servimar aveva impugnato due atti chiedendone l’annullamento: quello con cui l’amministrazione comunale il 29 gennaio aveva chiuso la fase di ammissione telematica alla gara con il via libera alla Arco Lavori. E la determina dirigenziale con cui il 20 aprile di quell’anno sempre il Comune rivierasco aveva aggiudicato la gara alla società cooperativa consortile. Un percorso nel quale la Servimar, attraverso due successivi ricorsi, aveva in sintesi lamento eccesso di potere per difetto e anomalia dell’istruttoria, mancanza dei requisiti da parte della vincitrice, sviamento di potere, violazione delle regole del procedimento e di correttezza della pubblica amministrazione. In particolare – si legge nella sentenza del collegio presieduto dal giudice Ugo Di Benedetto – Servimar aveva sottolineato il fatto che Arco Lavori nella sua ragione sociale avesse indicato genericamente ‘settore immobiliare’. Nonostante ciò e nonostante non avesse "mai svolto attività di cantieristica navale" né "mai gestito un porto turistico", le era stata assegnata la gara. Allo stesso tempo il Comune aveva invece escluso altri due operatori – oltre a Servimar anche la Rti Marinedi Gestioni srl – "in possesso di pregressa pluriennale esperienza di gestione di porti turistici".

In questo contesto secondo la società ricorrente, l’obbiettivo "primario se non esclusivo" del progetto di Arco Lavori, sarebbe stato quello di "speculare economicamente sul grande fabbricato esistente, non prendendo invece in alcuna considerazione l’obiettivo più importante e vincolante" indicato dal ministero: "La riqualificazione funzionale dell’ambito portuale".

Considerazioni respinte da Comune e Arco Lavori che avevano ribadito la legittimità di tutta la gara e del loro operato. E che, in via preliminare, avevano fatto presente una circostanza rivelatasi poi fondamentale: ovvero che i ricorsi avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili in quanto "proposti per atti di gara pubblica da soggetto che risulta essere stato legittimamente escluso dalla gara stessa".

Sul punto, il Tar ha rilevato che in effetti dagli atti emerge come l’esclusione dalla procedura di Servimar (e di Marinedi Gestioni) formalizzata il 18 gennaio 2021, fosse stata impugnata da Servimar con atto notificato al Comune il 2 marzo successivo. Per i magistrati insomma si era trattato di una notifica tardiva visto che "il termine perentorio" sarebbe stato di 30 giorni. E dato che quello avrebbe dovuto essere il presupposto dei ricorsi, a cascata sono stati dichiarati entrambi inammissibili.

Andrea Colombari