Regole in spiaggia 2022 Ravenna: l'ordinanza balneare

Tutte le istruzioni per una sicura fruizione delle spiagge. Dagli orari di apertura degli stabilimenti balneari al divieto di fumo. Informazioni sui parcheggi e aree per cani

L'ordinanza balneare 2022 per i lidi ravennati

L'ordinanza balneare 2022 per i lidi ravennati

Lidi ravennati, 10 maggio 2022 - Un’ordinanza integrativa a quella regionale, relativa ad una regolare e sicura fruizione del litorale ravennate e per vivere in sicurezza la spiaggia. Ad adottarla, in occasione dell’avvio della stagione balneare, è stato il Comune di Ravenna, il quale ha inoltre inoltre predisposto l’ordinanza sulla deroga alla chiusura in occasione di alcune serate nelle quali sarà possibile chiudere gli stabilimenti balneari alle 3 e quelle che riguardano i fonometri, il divieto di fumo e le aree dedicate ai cani. 

Salvataggio

Entrando nel dettaglio, in continuità con gli anni scorsi, è stato disposto che i servizi di salvamento saranno assicurati dall’ultimo fine settimana di maggio (28 e 29 maggio) al secondo fine settimana di settembre (10 e 11 settembre) dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. L’orario di apertura degli stabilimenti balneari è fissato liberamente dal titolare o gestore nell’arco temporale ricompreso tra le 5 e le 2 del giorno successivo. Le attività accessorie che vi si possono organizzare (piccoli trattenimenti e spettacoli) devono terminare entro le 24, mentre possono essere organizzati dalle 18 all’1 del giorno successivo trattenimenti danzanti, pubblici spettacoli, pubbliche manifestazioni sportive.

Orari di apertura

I titolari e i gestori degli stabilimenti sono inoltre autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, in tutti i giorni della settimana tra le 17 e le 20. Saranno sei le serate in cui, alla luce di un’apposita ordinanza, gli stabilimenti balneari potranno rimanere aperti e organizzare spettacoli fino alle 3: il 2 luglio in occasione della Notte rosa; l’8 e il 9 luglio in occasione del Jova Beach Party; il 22 luglio per la festa di Sant’Apollinare, patrono di Ravenna, che si celebra il 23 luglio; il 10 agosto in occasione della notte di San Lorenzo e il 14 agosto, vigilia di Ferragosto.

Dispositivi contro l'inquinamento acustico

Passando ai dispositivi per la tutela dell’inquinamento acustico, gli stabilimenti balneari, i locali di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati sull’arenile demaniale che effettuano attività di trattenimento danzante e spettacoli all’aperto, sono obbligati ad installare un sistema di controllo, misurazione e registrazione dei livelli di emissione sonora (fonometro) che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati dalle normative. L’obbligo sussiste anche per gli stabilimenti balneari che effettuano piccoli trattenimenti e spettacoli. Non sono obbligati ad installare il fonometro gli stabilimenti balneari che svolgono piccoli eventi musicali nel numero massimo di due a settimana e non oltre le ore 24. Così come non è obbligatorio in caso di semplice diffusione musicale di sottofondo.

Divieto di fumo

Capitolo divieto di fumo e abbandono di rifiuti di prodotti da fumo: fino all’ultima domenica di ottobre è in vigore l’ordinanza che prevede l’assoluto divieto di fumo nel tratto di arenile definito come battigia (la fascia di spiaggia larga 5 metri dalla linea di marea) e nel tratto di mare antistante la costa, per una profondità di 300 metri dalla battigia. Nelle restanti zone della spiaggia, essendo vietato l’abbandono di rifiuti, è necessario munirsi di un idoneo contenitore (riutilizzabile oppure ‘usa e getta’) utile per la raccolta di mozziconi o altri rifiuti di prodotti da fumo. Le violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da 60 a 300 euro.

Aree fruibili per i cani

Per quanto riguarda poi le aree fruibili dai cani di competenza comunale, sarà garantita la fruibilità delle aree individuate lo scorso anno: Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido; Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach; Marina Romea, nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa tra i campeggi Reno e Romea; Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; Lido di Classe, nel tratto di 60 metri di spiaggia libera a nord della scogliera trasversale alla foce del fiume Savio; Lido di Savio, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera trasversale alla foce del fiume Savio. Si ricorda che l’utilizzo di tali aree è consentito dall’alba al tramonto nel periodo compreso tra il secondo fine settimana (sabato e domenica) di giugno e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre. Gli stabilimenti balneari hanno facoltà, nell’ambito dell’area in concessione e previa Scia, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate per l’accoglienza di animali domestici.

Parcheggi

Segnatamente alla disciplina dell’accesso e della sosta negli stradelli (arenile demaniale) dei bagni di tutti i lidi dal 14 maggio all’11 settembre, si ricorda che dal secondo fine settimana di maggio al secondo fine settimana di settembre la sosta e l’accesso di mezzi motorizzati nell’ambito del demanio marittimo, in generale vietati sempre, sono consentiti, ma esclusivamente nelle specifiche aree, retrostanti gli stabilimenti balneari, autorizzate ai titolari delle concessioni demaniali marittime come ampliamenti stagionali destinati alla sosta dei mezzi motorizzati, in tutti i nove lidi ravennati. Le aree valide per il parcheggio sono opportunamente segnalate, con appositi cartelli rilasciati dall’ufficio del Demanio Marittimo del Comune di Ravenna, e delimitate con paletti e corde a cura dei concessionari, prevedendo almeno una postazione per veicoli al servizio di utenti diversamente abili. È consentito l’accesso dei mezzi motorizzati per la consegna delle forniture agli stabilimenti balneari ed alle altre attività economiche e la relativa sosta temporanea necessaria per le operazioni di rifornimento. E’ invece vietata la sosta nelle aree che non coincidono con gli spazi appositamente delimitati. Tale regolamentazione tutela primariamente l’incolumità delle persone, salvaguarda la prioritaria necessità di consentire agevolmente il passaggio dei mezzi di soccorso e degli utenti deboli, quali pedoni e disabili, e soddisfa anche l’importante esigenza di tutela delle caratteristiche ambientali e naturali del territorio. Le trasgressioni sono punite dal Codice della Navigazione con una sanzione di 206 euro.