
L’avvocato Ermanno Cicognani difendeva la notaia
Il testamento da 168mila euro che aveva fatto scattare l’indagine, secondo i giudici, è pienamente valido. Dopo la sentenza di primo grado, che aveva assolto tutti gli imputati "perché il fatto non sussiste", arriva ora anche la conferma in appello. La quinta sezione penale della Corte d’Appello di Bologna ha infatti messo un altro punto fermo sulla vicenda giudiziaria: dichiarato inammissibile l’appello della Procura di Ravenna nei confronti della notaia 50enne, respinto quello relativo alla badante e al suo compagno. Tradotto: assoluzione bis per tutti.
Al centro del processo c’era un testamento redatto il 13 febbraio 2017 nello studio notarile di Lugo, pochi mesi prima della morte del testatore, un ex militare 90enne di Fusignano. Quel documento aveva lasciato l’intero asse ereditario – un immobile e diversi risparmi – alla badante slovacca 60enne e al suo compagno 55enne, entrambi residenti a San Lorenzo di Lugo. L’accusa li riteneva responsabili di circonvenzione di incapace aggravata; la notaia ravennate era invece finita sul banco con l’ipotesi di aver redatto un atto falso. A denunciare la vicenda era stata la nipote dell’anziano, residente a Pianoro (Bologna), rimasta esclusa dal testamento e parte civile.
Secondo la Procura, l’uomo era in una condizione di vulnerabilità mentale a causa di uno scompenso cardiaco e un’involuzione cerebrale, che lo rendevano – è scritto nella richiesta di rinvio a giudizio – "permeabile alle altrui suggestioni". Ma il giudice di primo grado, Cristiano Coiro, aveva respinto questa ricostruzione con una motivazione netta: il fatto non sussiste. Le testimonianze raccolte – tra cui quelle del medico di base e di un impiegato di banca – avevano confermato che l’uomo era ancora lucido e capace di intendere e volere. Fondamentale anche un certificato medico del 2016, che attestava l’idoneità del novantenne a esprimere una volontà autonoma.
Quanto alla posizione della notaia, difesa dall’avvocato Ermanno Cicognani, la sentenza di primo grado aveva chiarito che nell’anziano non c’erano segni esteriori di incapacità tali da doverle far rifiutare l’atto. Una consulenza tecnica aveva confermato l’assenza di indicatori visibili di annebbiamento mentale: dunque, nessun obbligo di astensione. La Corte d’Appello ha accolto proprio la linea difensiva di Cicognani, che nel suo ricorso ha sottolineato come l’impugnazione della Procura non coinvolgesse direttamente la posizione della notaia. Nonostante fosse citata nell’elenco degli imputati, non vi erano motivi specifici rivolti a lei né punti della sentenza contestati che la riguardassero. Da qui, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello nei suoi confronti.
l. p.