
I due ragazzi si sono incontrati a una festa (archivio)
Si erano conosciuti sulla riviera cervese e si sono incontrati di nuovo nelle aule di giustizia ravennati. Tra i due era probabilmente nata un’amicizia, forse una simpatia. Di fatto la ragazza a un certo punto si era confidata in famiglia raccontando i dettagli di un rapporto sessuale a cui lei, a suo dire, era stata costretta. Dalla conseguente denuncia dei genitori, nel novembre scorso lui era stato rinviato a giudizio. E il processo si è aperto ieri mattina davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna.
Aperto e, per via di un impedimento tecnico, subito rinviato a fine giugno quando, tra gli altri, verrà sentito l’imputato, un 19enne emiliano difeso dagli avvocati Andrea Valentinotti e Silvia Subini, il quale avrà così modo di raccontare la sua versione dell’accaduto. Il giovane ha sempre respinto con decisione ogni addebito: tanto che la difesa aveva per lui chiesto il non luogo a procedere. Deve rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della parte offesa: la giovane - parte civile con l’avvocato Roberta del Monaco - aveva infatti 17 anni al momento dei fatti contestati. Non dovrà essere riascoltata dai giudici perché gli atti relativi alla sua versione sono stati acquisiti.
Prima dell’udienza preliminare, la difesa, attraverso una specifica memoria, aveva chiesto che l’incidente probatorio per ascoltare la ragazza, non venisse fatto in quanto tecnicamente non necessario.
Secondo quanto ricostruito sin qui dalla procura di Ravenna, la vicenda era maturata il 25 luglio 2023. Quel giorno l’imputato - prosegue l’accusa - tenendo ferma la minore per i capelli e poi usando le braccia, l’aveva costretta a subire rapporti sessuali. Alla fine lei era riuscita a liberarsi e ad allontanarlo da sé.
La norma che descrive il tipo di reato contestato nel nostro caso - ovvero l’articolo 609 bis del codice penale - prevede, in caso di condanna, la reclusione da sei a dodici anni. In questo caso occorre tenere anche conto della contestata circostanza aggravante (articolo 609 ter, comma 1) che, sempre in caso di condanna, prevede che la pena finale venga aumentata di un terzo (cioè sulla carta nel complesso la forbice va dagli otto ai sedici anni di reclusione).
Il turista 19enne naturalmente confida di potere dimostrare la propria estraneità alla contestazioni mosse e quindi di incassare un’assoluzione tanto che ha scelto di essere giudicato in dibattimento invece che puntare su un rito alternativo (vedi giudizio abbreviato) che, in caso di condanna, gli avrebbe fruttato lo sconto di un terzo della eventuale pena.