Ravenna, via libera all’adozione 'negata' a San Marino

La Corte d’Appello di Bologna dà l’ok alla richiesta di una cittadina del Titano per una 18enne ravennate. Ribaltata sentenza che applicava il diritto del piccolo Stato

Una veduta di San Marino

Una veduta di San Marino

Ravenna, 14 agosto 2022 - Quando si dice adozione internazionale si pensa spesso a Stati molto distanti e talvolta dai nomi difficili da ripetere. Questa vicenda invece corre sull’asse San Marino-Ravenna, una ottantina di chilometri appena. Con un epilogo giunto di recente. La donna che ne aveva fatto richiesta, una ultra-quarantenne cittadina della Repubblica di San Marino, potrà adottare la neomaggiorenne ravennate figlia dell’uomo con cui ha costituito una famiglia nel 2007 e che ha sposato quattro anni fa.

Così ha deciso la corte d’appello di Bologna ribaltando la sentenza con cui il 15 marzo dell’anno scorso il tribunale di Ravenna aveva invece negato tale possibilità applicando il diritto dello Stato di San Marino, cioè quello della nazione dell’adottante. Due i punti chiave inquadrati dai giudici bolognesi a partire da una considerazione sul legame familiare: quando la sua esistenza è provata, “lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere al legame di svilupparsi”. E invece “questa interpretazione non è avvenuta nel diritto comune sammarinese” dato che “l’adozione di un maggiorenne rimane un istituto finalizzato a costituire un erede” per chi non abbia discendenti. Una sorta di continuità della casata e del patrimonio insomma. Non solo: esiste per i giudici anche una possibile discriminazione legata a una legge, la 14/1975, introdotta da San Marino per dare “rilievo e riconoscimento giuridico a nuovi rapporti sociali che il mondo moderno conosce”.

Come rilevato nel reclamo dell’avvocato ravennate Rocco Guarino, tale legge, nella parte in cui disciplina l’adozione di maggiorenni, “limita l’applicazione della norma al solo caso di maggiorenne sammarinese”. Una interpretazione che per i giudici non solo “appare ingiustificata” ma che “può ritenersi contraria all’ordine pubblico italiano” visto che “la legge italiana disciplina l’adozione del maggiorenne senza alcuna distinzione sulla cittadinanza dell’adottato”. Va insomma applicata la legge italiana: e sulla base di quella, “sussistono tutti i requisiti per l’adozione” della maggiorenne ravennate. A partire dal fatto che sia la sammarinese che la neomaggiorenne avevano dato il proprio consenso all’adozione (non a caso avevano proposto appello assieme).

L’approvazione era naturalmente giunta pure dal padre della giovane nonché consorte della donna adottante. Inoltre già la consulenza tecnica presentata nel corso del primo grado, aveva descritto una coesione familiare certa all’interno della quale la giovane aveva trovato tangibili figure di riferimento. Mancava solo l’assenso della madre naturale: a lei – si legge nella sentenza – “è stato notificato il ricorso ma non si è costituita e non ha reso alcuna dichiarazione”. E se anche ciò potesse essere intrepretato come “negazione dell’assenso”, la Corte bolognese avrebbe comunque accolto la richiesta di adozione. A questo punto la sentenza, non appena passerà in giudicato, potrà essere riconosciuta pure a San Marino tramite un apposito procedimento che si chiama delibazione.