Viale Randi, sala slot troppo vicina alla scuola Respinto il ricorso

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che la Cinquemilauno srl aveva presentato contro la sentenza con la quale il Tar di Bologna aveva confermato la decisione del Comune di Ravenna circa il decreto di chiusura della sala scommesse di viale Randi 47 perché a meno di 500 metri da un luogo sensibile, l’istituto comprensivo statale ‘Vincenzo Randi’. La deliberazione comunale al centro del caso con la mappatura dei luoghi sensibili, era arrivata nell’aprile 2018. Ad agosto era scattata la comunicazione di avvio del provvedimento di chiusura della sala. Infine nel dicembre 2020 il Comune aveva respinto la richiesta della società di revoca.

I giudici romani nella sentenza pubblicata ieri, hanno rilevato che "l’impugnata deliberazione consiliare, dà attuazione alla legge regionale del 2013" con la quale era stato "introdotto il limite dei 500 metri delle sale gioco dai luoghi sensibili, tra i quali vi sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado". Circa la possibilità che gli atti del Comune potessero avere determinato un "effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale", il Consiglio di Stato ha rilevato come, "accogliendo la richiesta istruttoria formulata" dalla srl, "è stata disposta una verificazione" su distanze e aree con incarico affidato al direttore del dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del politecnico di Milano. Dalla relazione è emerso che "il territorio di Ravenna, secondo comune italiano per dimensioni (pari a 65.400 ha), ‘presenta una conformazione storica, geografica, ambientale e insediativa eccezionale con un sistema insediativo articolato e diffuso composto da più di 50 frazionì"; inoltre l’amministrazione locale, prima dell’adozione della mappatura dei luoghi sensibili, aveva individuato "due specifici ambiti del territorio per l’insediamento delle attività del gioco di azzardo lecito con sigla Spr8". In definitiva le aree disponibili "ammontano a circa 170 ha e rappresentano il 2,6% del territorio urbanizzato": ovvero "una superficie in sé ragguardevole per dimensioni, forma e contesto". Ciò equivale a dire che non c’è stato "alcun effetto espulsivo" di una attività economica lecita e che "la localizzazione del gioco d’azzardo lecito è probabile e praticabile". Da ultimo il Consiglio di Stato ha chiarito che "il limite distanziale dei 500 metri costituisce mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno della ludopatia". Spese di giustizia compensate.