Vigilanza delle scuole, ok all’esito della gara

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della ditta seconda classificata: servizio legittimamente affidato a Fenice Security Service srl

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Appena 6.000 euro separavano le due offerte. Una incollatura, si sarebbe detto in gergo ippico, che però era bastata affinché la ditta che aveva presentato l’offerta più economica, si aggiudicasse l’appalto comunale in questione. Il consiglio di Stato, con sentenza pubblicata di recente, ha definitivamente avvallato l’esito della gara respingendo l’appello della seconda classificata. Materia del contendere, la procedura negoziata, dell’importo complessivo stimato in 187 mila e 500 euro, per l’affidamento biennale – fino a primavera 2022 – del servizio di pattugliamento notturno e di vigilanza di edifici comunali, scuole e plessi vari. Ad aggiudicarsela, con determinazione dirigenziale del marzo 2020, era stata la Fenice Security Service srl grazie a una offerta totale pari a 118 mila e 800 euro. La seconda classificata, la Cittadini dell’Ordine spa, aveva offerto i propri servizi per 124 mila 866 euro e 40 centesimi. La questione era stata sollevata quando una settimana dopo l’assegnazione dell’appalto, la spa aveva formulato domanda di accesso agli atti chiedendo in particolare copia della documentazione amministrativa e dell’offerta economica. Ma già il Tar di Bologna, con sentenza pubblicata nell’ottobre 2020, aveva respinto il ricorso, compresa la domanda di risarcimento per il danno lamentato, fissando le spese di giudizio in 3.000 euro per ciascuna delle parti, ovvero Comune e srl.

Ed è così che il caso ha preso la strada per Roma. Qui, davanti al collegio presieduto dal giudice Carlo Saltelli, la spa – rappresentata dall’avvocato Mario Zoppellari, ha sollevato varie perplessità sull’offerta economica della srl a partire dal fatto che – si legge nella sintesi offerta dalla sentenza – “i concorrenti avrebbero dovuto specificare il prezzo unitario per ogni singolo passaggio e per offerta mensile per tutte e 10 le sedi indicate”. Un motivo di ricorso, per i giudici, “infondato”, dato come, come “correttamente e convincentemente osservato” da Comune e srl – rappresentate dagli avvocati Enrico Baldrati, Patrizia Giulianini e Vittorio Miniero – la graduatoria finale “si è basata esclusivamente sul dato inserito sull’apposito portale” ovvero “l’importo complessivo dell’offerta”. La spa ha però contestato anche il fatto che, sommando i prezzi unitari indicati nella srl nel proprio modulo d’offerta, si otteneva un prezzo totale di 132 mila e 600 euro e non di 118 mila e 800: un errore di calco – sempre secondo la spa – a fronte di un prezzo totale dunque non corretto e decisamente inferiore (di quasi 14 mila euro) a quello presentato al Comune. Motivo di ricorso, per i giudici, “anch’esso infondato” visto che la somma dei prezzi unitari “non rileva dal momento che il dato da tenere in considerazione, in base alla legge di gara, è l’importo complessivo dell’offerta”. I giudici romani hanno inoltre chiarito che, “siccome oggetto di controversia è la valutazione di un’anomalia di un’offerta per un appalto pubblico”, allora, sulla base di un “consolidato indirizzo giurisprudenziale”, tale valutazione è “espressione della discrezionalità tecnica”. E in questo senso, a meno che non ci siano evidenti illogicità, il Comune “è titolare per la cura dell’interesse pubblico”. Per la spa ci sono da ultimo 4.500 euro di spese di giudizio da pagare a ciascuna delle altre due parti.

Andrea Colombari