Medici no-vax al Tar: "Sospensioni illegittime"

Ricorso di una trentina di professionisti sanitari reggiani demansionati o che hanno subito uno stop per aver rifiutato il vaccino

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di Daniele Petrone

"Non potete sospenderci e obbligarci alla vaccinazione. È illegittimo e incostituzionale. Chiediamo l’annullamento delle sanzioni e un risarcimento".

È il grido di battaglia di medici e operatori sanitari ‘no vax’ di Reggio e provincia, sospesi o demansionati dal servizio per non essersi sottoposti al vaccino anti-Covid, che ricorrono al Tar. Una trentina di professionisti sanitari reggiani hanno impugnato il provvedimento tramite l’avvocato Daniele Granara del Foro di Genova, professore di diritto costituzionale. Il quale depositerà ufficialmente oggi il ricorso al tribunale amministrativo di Parma contro le aziende sanitarie locali di Reggio, Parma e Piacenza, alle quali ieri è stato notificato l’atto di citazione.

In questo documento (un altro a parte sarà depositato al Tar di Bologna con altri medici ‘ricorrenti’) ci sono 90 professionisti delle tre province emiliane che si oppongono alle sanzioni. Di cui poco più di 30 persone tra medici, psicologi, psicoterapeuti, veterinari, farmacisti e personale che svolge attività di segreteria, contabilità, assistenza tecnica come dipendente Ausl.

Tutti chiedono l’annullamento delle sanzioni emesse sulla base del Dl del 21 aprile 2021 che stabilisce "al fine di tutelare la salute pubblica (...) coloro che svolgono attività nelle strutture sociosanitarie, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione...". Chi non lo fa viene invitato a farlo ufficialmente prima dall’ordine professionale e poi dall’Ausl d’appartenenza. A chi si rifiuta viene comunicata la sospensione immediata dall’ordine professionale. Il datore di lavoro infine adibisce il lavoratore, a mansioni, anche inferiori, che non implicano rischi di diffusione del contagio a contatto col pubblico. Qualora ciò non fosse possibile scatta la sospensione senza retribuzione, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale non oltre il 31 dicembre 2021.

Ma pretendono anche un risarcimento – da quantificare – dei danni "sia in termini patrimoniali esponendo loro ad una grave situazione di precarietà economica e di impossibilità di far fronte alle esigenze proprie e delle proprie famiglie, sia in termini di danno biologico ed esistenziale", come scritto dall’avvocato Granara.

"Il ricorso si fonda sulla illegittimità costituzionale – si legge nelle prime pagine del documento legale – sotto plurimi profili, di diritto interno e diritto europeo, di un obbligo riferito ad un vaccino di cui non è garantita né la sicurezza né l’efficacia, essendo la comunità scientifica unanime nel ritenere insufficiente la sperimentazione eseguita". E ancora: "Il ricorso si fonda sulla rivendicazione della libertà di scelta della cura e sulla liberà della ricerca scientifica sancite rispettivamente dagli articoli 2 e 9 della Costituzione, diritti inviolabili e parte integrante del patrimonio costituzionale comune dei paesi dell’Ue, in nessuno dei quali, non a caso, a differenza dell’Italia, siffatto obbligo è stato imposto".

Nel documento che sarà presentato al Tar vi sono poi diverse motivazioni – elencando punti critici, effetti collaterali dei vaccini e le risposte "incerte" dell’Aifa e dell’Istituto Superiore di Sanità – a supporto della tesi secondo cui "un ordinamento che voglia definirsi libero e democratico non può imporre ai propri consociati trattamenti sanitari dei quali non vi sia certezza. Come ha ricordato la Corte Costituzionale ’nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri’ ed uno Stato che, invece, lo permetta non dovrebbe arrogarsi il diritto di definirsi democratico".

Tra gli esempi citati vi è anche "l’illegittima pretesa di condizionare la somministrazione del vaccino obbligatorio al rilascio di una totale esenzione da responsabilità per danni", secondo l’avvocato Granara.