"Sul lavoro c’è il diritto alla privacy"

L’avvocato Clementina Baroni: "L’installazione delle telecamere è regolamentata da precise autorizzazioni"

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Se non è lecito mettere da parte dei ritagli di mortadella per imbottire il panino durante la pausa, è altrettanto difficile giustificare la presenza di telecamere che filmano i dipendenti sul lavoro.

Sulla vicenda dei quattro lavoratori dell’azienda correggese Tre Valli (Gruppo Veronesi) sospesi per via della merenda filmata, abbiamo chiesto un parere allo studio legale Baroni (Clementina Baroni, Vincenza D’Anna, Giacomo Graziano, Luciana Conese), esperto in diritto del lavoro: "Come è noto – spiegano l’avvocato Clementina Baroni e colleghi – lo Statuto dei Lavoratori pone il generale divieto del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, consentendo, tuttavia all’imprenditore di installare impianti audiovisivi per fini quali esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale; in tali casi il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali devono sottoscrivere un accordo collettivo contenente la regolamentazione del funzionamento e dell’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza o, in alternativa, deve rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente per chiedere ed ottenere un’autorizzazione all’installazione dell’impianto, depositando un’istanza ampiamente motivata".

Ma c’è un’altra implicazione: "Sul fronte privacy, nel caso in cui una realtà aziendale decida di installare impianti di videosorveglianza, avrà l’obbligo di rendere una doppia informativa: una, per così dire, minima, ovvero il cartello “Area videosorvegliata” da collocare prima del raggio di azione della videocamera ed in una posizione distintamente visibile, ed un’altra informativa, invece, completa, contenente dati essenziali, quali ad esempio i dati di contatto del titolare del trattamento, la base giuridica e le finalità del trattamento, i destinatari del trattamento, l’eventuale trasferimento degli stessi all’estero, i diritti del lavoratore interessato. Alla luce delle recenti linee guida, peraltro, ciò può avvenire anche tramite un semplice QR-code che rimanda all’informativa completa la quale potrà essere presente altresì sul sito web dell’impresa".

"Inoltre – spiegano allo studio Baroni – in considerazione del fatto che l’utilizzo di tali tecnologie possono presentare un rischio elevato per le persone fisiche, sarà sempre opportuno che le aziende che optino per il loro utilizzo valutino di concerto con il proprio consulente privacy l’opportunità di predisporre una valutazione di impatto preventiva al fine di mitigare l’impatto del trattamento".

"In definitiva – dicono i legali esperti della materia – in simili casi occorre sempre contemperare il sacrosanto diritto dell’azienda a preservare l’integrità del proprio patrimonio prestando però attenzione a non invadere eccessivamente la riservatezza dei dipendenti oltre ai loro irrinunciabili diritti sindacali. Si badi, la commissione di reati come quelli di cui sono accusati i lavoratori è sempre da biasimare (a maggior ragione se all’esito del relativo procedimento penale i capi di accusa dovessero essere confermati), tuttavia al giorno d’oggi sussistono dei precisi obblighi in capo alle imprese pubbliche e private finalizzati a scongiurare – o comunque a ridurre sensibilmente – l’impatto che i moderni strumenti di rilevazioni delle immagini foto-video possono avere sulla vita dei dipendenti".