La sentenza : "Convocazione errata". Annullata la riunione del condominio

Il Tribunale ha giudicato irregolare un’assemblea dopo che l’amministratore aveva cambiato all’ultimo il luogo dell’incontro.

La sentenza : "Convocazione errata". Annullata la riunione del condominio
La sentenza : "Convocazione errata". Annullata la riunione del condominio

Fa scuola la sentenza del Tribunale di Rimini, secondo cui non è valida la convocazione dell’assemblea di condominio in un luogo generico. Questo il punto fermo messo dai giudici riminesi su un caso abbastanza diffuso e per cui è stato stabilito che la sede della riunione va sempre indicata con precisione e senza lasciarsi andare a improvvisazioni estemporanee, come ad esempio comunicare una variazione del luogo dell’incontro pochi minuti prima dell’inizio programmato.

Il punto d’arrivo del Tribunale è a seguito di una vicenda processuale che riguardava un condominio di tre proprietari, cioé in quello dove non è necessaria la nomina di un amministratore. In questa palazzina secondo le ricostruzioni giudiziarie però un amministratore c’era ed era uno dei tre proprietari. La nomina era stata conseguenza della necessità di effettuare dei lavori straordinari per cui si erano svolte diverse assemblee condominiali. All’attenzione del Tribunale è perciò arrivata una riunione in particolare, per cui la convocazione era avvenuta – a detta degli altri condomini – in maniera errata. Non sarebbe stato indicato nell’avviso arrivato per posta il preciso luogo della convocazione, bensì appena un riferimento al fatto che l’assemblea si sarebbe svolta nel condominio.

Ma non avendo potuto prendere parte alla riunione, i condomini hanno quindi richiesto la nullità di quanto deciso in assemblea, la quale – avevano appreso da verbale – si era svolta nell’appartamento al primo piano. Lo stesso amministratore avrebbe poi ammesso che avrebbe voluto svolgere la riunione nel cortile, poi, causa pioggia, si era visto obbligato a ’traslocare’ all’interno dell’appartamento del primo piano, comunicando lo spostamento via pec agli altri condomini. Portato il caso davanti al Tribunale di Rimini, il giudice ha stabilito che per le modalità con cui era avvenuto lo spostamento di sede, l’assemblea condominiale non avrebbe potuto deliberare perché non tutti i partecipanti erano stati regolarmente convocati. L’assemblea è risultata quindi illegittima poiché la modifica del luogo di convocazione doveva avvenire sul posto dell’originaria convocazione e all’ora fissata per l’inizio dei lavori.