È iniziato tutto con un dimezzamento orario, da 13 ore di assistenza scolastica a settimana alle 7 ore previste per l’anno scolastico appena trascorso. Da questa "inaspettata riduzione" da parte di un Comune della VAlconca per l’assistenza fornita a un bambino affetto da una forma lieve di sindrome di Down, frequentante la scuola elementare. Una revisione al ribasso dell’assistenza – che non è l’insegnante di sostegno previsto, bensì un’assistenza aggiuntiva – che non è andato giù ai genitori del ragazzo, che hanno quindi trascinato l’amministrazione comunale davanti al Tar, per un ricorso al ’taglio’ orario ritenuto "arbitrale" dalla famiglia e in aperta violazione "alla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e del fanciullo", come contestato dalla coppia.
La battaglia legale, però, nei giorni scorsi è arrivata in porto, con la sentenza di rigetto da parte della Giustizia amministrativa nei confronti di quanto richiesto dai genitori del ragazzo affetto da sindrome di Down. Con il ricorso, la coppia aveva impugnato di fatto la nota del Comune del 30 agosto 2022, con cui venivano riviste al ribasso le ore a disposizione di ogni studente con disabilità per quel che riguardava l’assistenza scolastica. Una scelta "obbligata", si è difeso il Comune, rappresentato dall’avvocato Luigino Biagini, connessa alla mancanza di risorse per riproporre l’assetto orario previsto fino all’anno scolastico precedente.
Ma le richieste dei genitori, di vedere annullato il provvedimento e condannato l’amministrazione della Valconca a ripristinare le 13 ore di assistenza precedenti, sono state rispedite ai mittenti dal Tar, che ha riconosciuto l’operato del Comune, che aveva già sollevato l’inammissibilità del ricorso poiché "la controversianon attiene alle ore di sostegno, ma a quelle dell’assistente scolastico, figura completamente diversa seppur connessa e disciplinata da regole diverse". In più "i tagli di spesa hanno riguardato per volontà comunale tutti gli alunni e non solo l’alunno" i cui genitori hanno fatto causa all’amministrazione. Sulla scorta di queste evidenze, il Tar ha ritenuto quindi di riconoscere la bontà dell’azione, non predisponendo alcun annullamento della sospensiva, per cui i genitori si erano già visti rigettare nel dicembre 2022 la domanda incidentale cautelare su quanto predisposto dal Comune per la revisione oraria del servizio.