Il Terzo Settore al fianco del mercato e delle istituzioni per la crescita del Paese

Requisiti / Gli enti privati devono agire senza scopo di lucro e, al contrario delle onlus, devono reinvestire i profitti per finanziare le proprie attività

Nel terzo settore rientrano soggetti che svolgono attività di interesse generale

Nel terzo settore rientrano soggetti che svolgono attività di interesse generale

In Italia esistono enti di carattere privato che tutelano il bene comune e salvaguardano i diritti negati, gestendo servizi di welfare in diversi ambiti, come quello dell’assistenza a persone con disabilità, quello della tutela dell’ambiente, dei servizi sanitari e socio – assistenziali e dell’animazione culturale. Questi enti fanno parte del Terzo Settore, che si affianca al mercato e alle istituzioni pubbliche, condividendo con il primo la stessa tipologia di soggetti, ovvero soggetti di natura privata e condividendo con il secondo lo svolgimento di attività di interesse generale. Tre i requisiti dell’ente per entrare a farne parte: l’agire senza scopo di lucro, lo svolgimento di attività di interesse generale definite dalla legge (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e l’essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo Settore (le regole per quelli che ne fanno parte sono precise e ben definite, per questo motivo la legge esclude i sindacati, i partiti e le fondazioni bancarie, che sono enti no profit ma non del Terzo Settore). I profitti di questi enti vengono reinvestiti per finanziare le proprie attività, al contrario di quelli no profit che agiscono senza redistribuire gli utili. Il Terzo Settore, del quale fanno parte anche imprese sociali, cooperative e associazioni che svolgono attività commerciali i cui utili non vengono redistribuiti ai dipendenti, non è solamente impegno sociale organizzato, ma anche un motore importante dell’economia e della cultura del Paese. La riforma del 2016: che cosa è cambiato Norme / Fondamentale il codice del terzo settore con 104 articoli Pur esistendo da decenni, il Terzo Settore è stato oggetto di riforma con la Legge Delega numero 196 del 2016, con, al centro, il codice del terzo settore. I suoi 104 articoli definiscono il perimetro, i soggetti coinvolti, le regole di funzionamento, il regime fiscale e gli spazi di coordinamento normativo e decisionale. I suoi 40 decreti attuativi riguardano le regole della vita associativa e amministrativa, il ruolo del volontariato e i suoi centri di servizio, il rapporto tra terzo settore e pubblica amministrazione, le opportunità di finanziamento, la nuova impresa sociale, le agevolazioni fiscali e gli obblighi di trasparenza e rendicontazione. Nel 2017 viene istituito il Servizio Civile Universale con il decreto legislativo numero 40 del 6 marzo e, con quello numero 112, vengono revisionate le regole per le imprese sociali. Nello stesso anno viene pubblicato anche il decreto legislativo 111 sul 5x1000. Con questa riforma, sono abrogate la legge sul volontariato 266 del 1991, quella sulle associazioni di promozione sociale numero 383 del 2000 e buona parte della legge sulle onlus (460/97). La riforma, la cui idea è stata lanciata nel 2014 dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi con la pubblicazione delle “Linee guida per una riforma del terzo settore, nasce dalle richieste espresse da molte organizzazioni no profit riguardanti la necessità di superare la precedente frammentazione legislativa.