Obbligo rendicontazione entro 12 mesi. Garanzia di trasparenza per i cittadini

Norme / Il passaggio amministrativo va affrontato indipendentemente dall’ammontare del contributo

 Rendicontazione da accompagnare a una relazione illustrativa

Rendicontazione da accompagnare a una relazione illustrativa

La pubblicazione degli elenchi degli ammessi sul sito dell’Agenzia delle entrate non costituisce per gli aspiranti beneficiari del 5 per mille la nascita di un diritto certo poiché le liste devono essere definitivamente approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutti i soggetti che percepiscono quote del 5 per mille dell’Irpef, indipendentemente dall’ammontare del contributo ricevuto, sono tenuti a redigere entro 12 mesi dalla ricezione delle somme a essi destinate un apposito rendiconto, anche accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali risulti in modo chiaro la finalità delle somme percepite per ciascuna delle annualità di riferimento. La relazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione al Ministero per consentirne il controllo. Sono obbligati alla rendicontazione anche coloro che hanno percepito il beneficio a seguito della proroga dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al contributo. Procedura Da specificare la destinazione della quota e gli interventi Il modello di rendiconto del 5 per mille è scaricabile sia dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia dal portale dell’Agenzia delle entrate e sia da quello del Forum del Terzo Settore. Il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante, deve essere corredato in copia in carta semplice di un valido documento di identità del medesimo rappresentante legale e dalla relazione descrittiva. Nel redigere il rendiconto, l’ente deve quindi predisporre una relazione descrittiva per illustrare nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati, indicandone il costo per ciascuna delle principali voci di spesa. Ed è quindi possibile per le associazioni beneficiarie del contributo accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell’accantonamento effettuato e allegare il verbale dell’organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberata l’operazione. Nel caso di federazioni con articolazioni territoriali di cui la sola struttura centrale ha ricevuto la quota del 5 per mille provvedendo a disporne a favore degli enti federati, il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall’organismo che ha ricevuto la somma. Bilancio sociale Obblighi estesi agli enti Disposizioni aggiornate alla mano, il rendiconto delle somme ricevute dai beneficiari del 5 per mille Irpef non deve essere predisposto e trasmesso solamente nel caso in cui il destinatario rediga il bilancio sociale. Se quest’ultimo è stato caricato sul sito online dell’associazione deve essere inviata la sola comunicazione dell’avvenuta pubblicazione via web e la delibera dell’organo competente di regolare approvazione. Ma se il bilancio sociale non è stato pubblicato sul sito dell’associazione deve essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegando la delibera dell’organo competente di approvazione, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del rendiconto standard. Nel caso in cui la riscossione dell’importo del 5 per mille Irpef cada in prossimità della chiusura dell’anno - precisano le norme - l’obbligo è infine assolto con i successivi bilanci.