Onlus: si possono conoscere i nominativi dei contribuenti

Obiettivo / Associazioni ed enti potranno inviare i rendiconti sull'uso delle donazioni loro destinate

Le onlus possono ricevere dall’Agenzia delle Entrate i nominativi dei contribuenti

Le onlus possono ricevere dall’Agenzia delle Entrate i nominativi dei contribuenti

Novità per quanto riguarda donatori ed enti beneficiari. Il Garante per la protezione dei dati personali con la comunicazione del 19 novembre 2021, in risposta alla richiesta di alcune note organizzazioni beneficiarie del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha infatti chiarito che le Onlus potranno ricevere dall’Agenzia delle Entrate i nominativi dei contribuenti che hanno destinato loro il 5 per mille dell’Irpef. «In questo modo – si legge nella comunicazione ufficiale – le organizzazioni no-profit, in possesso dei previsti requisiti, potrebbero, da un lato, avviare un dialogo con il proprio donatore utile a verificare l’affidabilità e la responsabilità dell’ente prescelto e, dall’altro, sviluppare quel capitale di relazione, visibilità e radicamento nel tessuto sociale, imprescindibile per il loro sviluppo. Alcune associazioni avevano manifestato l’interesse a conoscere i dati identificativi dei contribuenti che hanno versato il 5x1000 per finalità di invio di una rendicontazione dettagliata delle modalità di utilizzo delle risorse a loro destinate». Focus La palla passa ora al legislatore Garante ha affermato che la conoscibilità dei dati dei donatori del 5x1000 da parte delle organizzazioni no-profit non può prescindere dalla volontà degli interessati, ma anche da un intervento normativo sulla stessa disciplina di riferimento. Tale intervento dovrà considerare i presupposti, le modalità e i limiti dell’operazione, tenendo conto della natura potenzialmente particolare dei dati in esame. Il codice del 'terzo settore' Da sapere / La disciplina è contenuta nel decreto lgs. n. 11 del 3 luglio 2017 La disciplina relativa alla possibilità di devolvere il 5x1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di soggetti accreditati operanti nel terzo settore è contenuta, principalmente, nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 11, che ha provveduto − da un lato − al completamento della riforma strutturale dell'istituto in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti individuati, alla razionalizzazione e revisione dei criteri per l’accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, nonché alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti ai singoli enti e − dall’altro – all’individuazione di un sistema improntato alla massima trasparenza, rafforzando gli obblighi di pubblicità in capo agli enti beneficiari e prevedendo sanzioni in caso di eventuale inottemperanza.