Superbonus: nuove scadenze e regole A partire dal 2024 scatterà il 'décalage'

Termini / Importanti novità su aliquote e proroghe della maxi-detrazione per questo e gli anni a seguire

Scadenze differenziate a seconda del tipo di edificio e di chi beneficia del bonus

Scadenze differenziate a seconda del tipo di edificio e di chi beneficia del bonus

Prorogato dopo un acceso dibattito parlamentare, il bonus per l'edilizia più elevato della storia prevede scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario ed è oggetto di un "decalage" nei prossimi anni. Vediamo ora nel dettaglio quali sono le deadline fissate, valide anche per la realizzazione degli interventi trainati oltre che per quelli trainanti. I proprietari di abitazioni possono usufruire di una proroga di tre anni per poter usufruire delle detrazioni fiscali spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. In alternativa sarà possibile cedere il credito d’imposta a banche e intermediari finanziari oppure per ottenere lo sconto in fattura. Per i condomini e le persone fisiche viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025). È prorogata anche la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Vengono anche soppressi i termini di applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Infine viene fissato al 110% l’ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1o aprile 2009. In sintesi Trainanti o trainati: gli interventi che danno accesso all'incentivo Per fare ulteriore chiarezza ricordiamo che cos'è il Superbonus 110% e quali sono le condizioni e modalità per accedervi. Si tratta di una agevolazione fiscale che consiste in una detrazione Irpef o Ires delle spese sostenute per lavori edili. La particolarità della misura è data dal fatto che il bonus fiscale supera la spesa sostenuta e che, oltre che in via diretta, il credito di imposta può essere trasferito a terzi o mediante cessione o mediante sconto in fattura. A livello generale, gli interventi che danno accesso al Superbonus sono l’efficientamento energetico degli edifici (isolamento termico e impianti di climatizzazione) o il loro adeguamento antisismico. Sono questi gli interventi detti "trainanti", necessari per potere accedere all’agevolazione. Oltre a questi sono possibili interventi "trainati", che fruiscono del beneficio se eseguiti congiuntamente a uno o più di quelli trainanti. L’agevolazione è stata introdotta con il "Decreto Rilancio" (Dl 34 del 19 maggio 2020 convertito con legge 77 del 17 luglio 2020), in particolare agli articoli 119 e 121, e ha subìto declinazioni e proroghe con la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1 comma 66-68 della Legge 178 del 2020). Gli altri riferimenti normativi sono costituiti dai due decreti attuativi del 6 agosto 2020 relativi ai requisiti tecnici e alle asseverazioni, mentre la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una progressiva riduzione dell'agevolazione, in termini percentuali, per tutte le spese successive al 2023. Focus Tutti i destinatari Il Superbonus spetta fondamentalmente agli immobili a uso residenziale. Accanto a questa categoria hanno diritto ad accedere all’agevolazione anche soggetti del Terzo settore (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) e società sportive dilettantistiche (solo per gli immobili adibiti a spogliatoio). Per quanto riguarda gli immobili residenziali, l’agevolazione spetta: • a condomini e persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti, professioni) per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari anche se di un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche; • alle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti, professioni) per interventi su singole unità immobiliari; • ai condomini orizzontali e alle villette a schiera, che sono però equiparati agli edifici unifamiliari; • agli Istituti Autonomi Case Popolari (o per enti con medesima finalità sociale degli Iacp purché costituiti in forma di società secondo la legislazione europea sull’in house providing) per immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o gestiti per conto di un Comune; • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per immobili posseduti ed assegnati in godimento ai soci. La detrazione spetta ai soggetti che al momento dei lavori o di sostenere le spese hanno sull’immobile il titolo di proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto di godimento dell’immobile, titolare di un contratto di locazione o di comodato con consenso da parte del proprietario. I soggetti con attività di impresa o professione beneficiano dell’agevolazione solo per la parte relativa ai lavori trainanti sugli spazi comuni. Cessione del credito, sconto in fattura e prezziari: cosa è bene sapere Le opzioni / Rimangono tre le modalità fiscali per usufruire dell'incentivo La Legge di Bilancio ha anche esteso fino al 31 dicembre del 2025, relativamente alle spese agevolabili con il Superbonus (fino al 2024 per le altre detrazioni per l’edilizia), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in alternativa alla detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Inoltre vengono riproposti i contenuti dell’articolo 3 del dl 157/2021 (il decreto Antifrodi, che ha Legge di Bilancio assorbe integralmente) sui poteri che l’Agenzia delle Entrate potrà esercitare nell’ambito dei controlli. Essa potrà sospendere fino a trenta giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano dei particolari profili di rischio. Sempre recependo i contenuti del decreto Antifrodi, si conferma poi che il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del Superbonus mediante la cessione del credito o lo sconto in fattura, occorre anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta. La manovra fiscale ha anche introdotto delle importanti eccezioni: il visto di conformità, infatti, non serve per gli interventi di "edilizia libera" e per interventi di importo complessivo non superiore ai 10.000 euro. Per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con un nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica da adottare entro il 9 febbraio 2022. Le spese per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni della congruità delle spese sono detraibili nella misura pari all'aliquota prevista dalla detrazione fiscale a cui le asseverazioni, le attestazioni e i visti fanno riferimento.