Superbonus per gli edifici con abusi edilizi: a confermarlo è il Ministero dell’Economia

Il chiarimento / Gli edifici con irregolarità possono beneficiare della misura. Lo ha spiegato il dicastero rispondendo ad una interrogazione parlamentare

Grazie alla Cila le irregolarità non pregiudicano la possibilità di avviare il cantiere

Grazie alla Cila le irregolarità non pregiudicano la possibilità di avviare il cantiere

Il Superbonus vale anche per gli edifici con abusi edilizi. A confermarlo è stato il Ministero dell’Economia, rispondendo a una interrogazione parlamentare. Negli ultimi mesi, il governo ha semplificato la misura, a partire dalla revisione della comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta Cila, che ha permesso l’avvio di molti cantieri. Quest’ultima può essere usata per gli interventi di efficientamento energetico e per gli antisismici previsti dal Sismabonus, ma non per i lavori di demolizione e ricostruzione. La Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo previsto dal Testo Unico dell’edilizia. Consente di semplificare la burocrazia ed è utile nei condomini con molte abitazioni. Con questa procedura le irregolarità commesse da pochi non pregiudicano la possibilità di avviare il cantiere per la riqualificazione energetica. Possono quindi beneficiare del Superbonus le persone fisiche che vivono in condominii, in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, in edifici unifamiliari o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Secondo le disposizioni aggiornate in materia, un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. Per accesso autonomo si intende invece un ingresso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino, anche di proprietà non esclusiva. Chi vive in un edificio unifamiliare, o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, può svolgere i lavori, sia trainanti che trainati, sulla propria singola abitazione. Chi vive in un edificio plurifamiliare, al contrario, deve innanzitutto svolgere i lavori trainanti sulle parti comuni interessate. Può successivamente effettuare gli interventi trainati anche sulla singola unità immobiliare e sulle parti comuni. Sempre secondo la normativa che ha istituito il Superbonus al 110%, poi successivamente chiarita a più riprese, le persone fisiche possono effettuare i lavori su un massimo di due unità abitative, fermo restando il riconoscimento della detrazione sulle spese per gli interventi sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari che sono invece sempre possibili. Il miglioramento di almeno due classi energetiche deve essere dimostrato con un’Attestazione di prestazione energetica, la cosiddetta Ape, da realizzare prima e dopo gli interventi effettuati, da allegare all’asseverazione redatta dal tecnico e inviata obbligatoriamente a Enea.