È consentita tra gli interventi «trainati» l’installazione degli impianti fotovoltaici

Da sapere / Può essere realizzata anche in aree pertinenziali degli edifici

L'insieme degli interventi deve aumentare l'efficienza energetica degli edifici

L'insieme degli interventi deve aumentare l'efficienza energetica degli edifici

L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o un intervento antisismico. In particolare, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei vari edifici e unità immobiliari. Pertanto, in applicazione di tale principio, l’agevolazione fiscale al 110% spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto. Nel caso di un condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico è di 20 KW è riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità. Se in un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia e viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile trainare anche un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente. Fermo restando l’impossibilità per la quota di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio. La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in quattro quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi. Richiesto il miglioramento di due classi energetiche Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di aggiungere anche gli interventi cosiddetti trainati, come ad esempio la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per i portatori di handicap in situazione di gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni e diversi altri. L’insieme degli interventi deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per quanto riguarda il Super Ecobonus, le persone fisiche possono svolgere i lavori su un massimo di due unità abitative, salvo gli interventi sulle parti comuni sempre agevolabili, a prescindere dal numero di unità possedute. Per fruire del Sismabonus è invece sufficiente eseguire un intervento di adeguamento antisismico. In questo caso, è possibile accedere alla detrazione al 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Sul Super Sismabonus non ci sono limiti sul numero delle abitazioni ristrutturabili. L’edificio deve essere situato nelle zone sismiche 1, 2 o 3.