Cause o metodi alternativi?

Ricorrere alla giustizia ordinaria per risolvere i conflitti immobiliari può risultare complesso e richiede tempo. Ecco perché è importante conoscere e percorrere altre vie

La figura dell'avvocato, nel tempo, ha subito notevoli trasformazioni

La figura dell'avvocato, nel tempo, ha subito notevoli trasformazioni

L’italiano medio ha una concezione piuttosto stereotipata dell’avvocato. L’avvocato è quel professionista di provincia che ti aiuta ad averla vinta contro il vicino di casa antipatico, che ti risolve una complessa questione ereditaria, oppure il professionista della grande metropoli, lo “squalo della finanza”, che ti affianca in una complessa vertenza societaria, quel “drago” che in una causa di separazione o divorzio, vince e “spenna” quel marito violento e fedifrago. In realtà la figura dell’avvocato 2.0 è molto diversa da tutto ciò. Le cause esistono ancora. Ci sono i contenziosi lunghi, complessi e duraturi. Molto duraturi. Anni. Talvolta decenni se consideriamo il giudizio di secondo grado (appello) e quello in Corte di Cassazione. Né la riforma Cartabia varrà a risolvere tale annoso problema (se ne discute ora nei primi convegni a tema). Sono processi oltre che duraturi, anche molto costosi. Talvolta così tanto da diventare non convenienti, anche se si avesse una ponderabile ragione al 99%. Perché c’è sempre quell'1% che (scusino il termine i signori lettori) frega! L’avvocato 2.0 è – rectius dovrebbe essere – il primo che cerca di scongiurare il più possibile il ricorso alla giustizia ordinaria, evidenziandone le - purtroppo oggettive - criticità e mettendo il cliente di fronte a delle alternative. Per il vero, è la legge stessa che addirittura vincola l’avvocato in sede di conferimento del mandato da parte del cliente, a informarlo circa la sussistenza di “metodi alternativi” per la risoluzione dei conflitti. Metodi senz’altro più celeri, meno costosi, più immediati e informali anche in fase d’avvio e che talvolta (non sempre, ma talvolta sì), possono davvero portare alla definizione anticipata del contenzioso togliendo così “quel dente fastidioso”, sì da non pensarci più. Tra questi metodi, ricordiamone tre, con il proposito di approfondire il tema in prossimi articoli. L’arbitrato. Con l’arbitrato le parti decidono di non andare in tribunale, in caso di contenzioso, ma di fare risolvere il loro conflitto da un terzo denominato arbitro (o un collegio di arbitri, purché in numero dispari). La caratteristica dell’arbitrato (che di fatto è un contratto a tutti gli effetti, con cui le parti incaricano terzi soggetti, affinché pervengano a decidere, per loro conto, una lite insorta) è data dal fatto che le parti devono decidere contrattualmente ciò. Devono quindi stipulare un compromesso, o una clausola compromissoria insita in altro contratto (in genere, in contratti di società, affitti d’azienda, ecc) con cui si impegnano in caso di conflitto, a rivolgersi a un collegio arbitrale che dovranno designare, oppure, fare designare da enti terzi (es. il presidente del tribunale, la vicina camera di commercio ecc). Tale procedimento è molto più informale del processo. Si svolge al di fuori delle aule di giustizia, ma solitamente negli studi privati degli arbitri. La decisione finale (che a differenza dei contenziosi ordinali si chiama lodo, e non sentenza) diventa esecutiva come una sentenza quando le parti decidono di ottenere il visto di esecutorietà. Un secondo metodo alternativo è la negoziazione assistita. La negoziazione implica una “trattativa diretta” tra le parti che cercano di definire il conflitto. Diventa assistita, quando la trattativa sia svolta con l’assistenza degli avvocati, che stipulano una vera e propria convenzione disciplinata dalla legge per trattare e cercare di risolvere il conflitto trovando un accordo. Infine, il metodo alternativo per antonomasia sicuramente più efficace, informale, semplice e al tempo stesso economico, è la “mediazione”. Si differenzia dalla negoziazione assistita per alcuni fattori ma in particolare per il fatto che tale procedura deve essere svolta presso appositi enti iscritti a un registro istituito presso il Ministero di Giustizia. In secondo luogo, in tale procedura è presente un terzo soggetto denominato mediatore che, a seguito di un’adeguata formazione e iscrizione all’albo dei mediatori, coadiuva le parti a negoziare al meglio tra loro sino a trovare un accordo. La mediazione merita sicuramente un capitolo a sé nell’ambito delle procedure alternative in quanto presenta delle caratteristiche veramente interessanti, e di sicuro gradimento al cittadino che pretenda giustizia, per questo le affronteremo nei prossimi numeri di questo speciale Confabitare. Una giustizia talvolta lenta, costosa… e alla quale molto spesso, sopperire con un buon accordo negoziato, magari in mediazione, è decisamente meglio.