Ecco le novità della Riforma Cartabia sulle mediazioni in condominio

Dal prossimo 30 giugno 2023 entrano in vigore le nuove regole introdotte dall'ex Ministro per agevolare e stimolare la partecipazione

La Riforma Cartabia amplia i poteri dell'amministratore riconoscendogli maggiore autonomia

La Riforma Cartabia amplia i poteri dell'amministratore riconoscendogli maggiore autonomia

Partiamo con il dire che la materia condominiale è una di quelle per le quali il d.lgs n. 28/2010 impone l’obbligo di mediazione ai fini della procedibilità della domanda giudiziale. Rientrano, nella mediazione in materia condominiale, tutte le controversie relative all'amministratore (artt. 1129-1133 c.c.), alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (art. 1134 c.c.), all'assemblea dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.), e al regolamento di condominio (art. 1138 c.c.), nonché le questioni inerenti l'impugnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.) e la responsabilità dell'amministratore e la sua revoca. Vanno, inoltre, fatte rientrare nella mediazione obbligatoria, le questioni inerenti le disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. in tema di scioglimento del condominio e dall'art. 63 disp. att. c.c. in materia di riscossione dei contributi condominiali. Da rilevare, infine, le disposizioni sull'amministratore (artt. 66 e 67, disp. att., c.c.), sulle tabelle millesimali (artt. 68 e 69, disp. att., c.c.), e sui regolamenti condominiali (artt. 70 e 72, disp. att., c.c.). Prima dell’entrate in vigore della Riforma Cartabia l’amministratore non aveva il potere di avviare o prendere parte alla mediazione liberamente. La mediazione poteva essere attivata dall’amministratore solo previa delibera assembleare  da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma del codice civile, ossia con un numero di voti pari alla maggioranza dei condomini intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio in base ovviamente a quanto risultante dalle tabelle millesimali. La Riforma Cartabia, che entrerà in vigore dal prossimo 30 giugno 2023, attraverso l’introduzione del nuovo art. 5-ter, amplia i poteri dell’amministratore di condominio riconoscendogli una maggiore autonomia in sede di mediazione civile e commerciale. Infatti, qualora l’amministratore, ritenga di agire per tutelare gli interessi condominiali, potrà attivare in percorso di mediazione, al fine di trovare una soluzione bonaria, chiedendo solo in una fase successiva l’approvazione del suo operato in mediazione dai condomini riuniti nell’assemblea condominiale. È chiaro poi che l’amministratore di condominio potrà non solo attivare, ma anche prendere parte e aderire alla mediazione se l’iniziativa è assunta da un’altra parte. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore dovrà poi essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale dovrà deliberare in merito nel rispetto del termine indicato nella proposta conciliativa o nell’accordo raggiunto e con il rispetto delle maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. Tali condizioni se non rispettate, inficiano la conciliazione, che infatti dovrà intendersi come non conclusa. La Riforma, sempre in un ottica deflattiva del contenzioso giudiziario, ha quale obiettivo principale rendere ancora più celere oltre che agevole l’ausilio della mediazione quale strumento di composizione delle controversie alternativo rispetto al giudizio, soprattutto in termini di partecipazione al procedimento. In effetti proprio in riferimento alla materia condominiale - più che in altre - la procedura di mediazione può dirimere le questioni tecniche e giuridiche oggetto della liti, favorendo il mantenimento delle relazioni interpersonali che nelle controversie condominiali sono per loro natura di lunga durata, consentendo di raggiungere più facilmente accordi con notevoli vantaggio anche in termini di tempo e scosti.