I diritti dei disabili nel condominio: le norme a tutela

Priorità / Primario è l’abbattimento delle barriere architettoniche

Avv. Luigi Maccarrone

Avv. Luigi Maccarrone

Quando nel condominio sono presenti soggetti diversamente abili, è chiaro che le peculiari esigenze di questi ultimi, hanno un rilievo nella gestione dell’immobile comune. Le norme fondamentali da richiamare, sul punto, sono la l. n.13/1989 ed il d.m. n.236/1989. Le questioni che hanno più rilievo in materia sono quelle attinenti all’eliminazione delle “barriere architettoniche”. Interventi funzionali ad una migliore accessibilità dell’edificio sono, ad esempio, l’installazione del servoscala e di un ascensore. Sono drasticamente ridotti gli oneri amministrativi e urbanistici per l’espletamento di lavori funzionali all’eliminazione di barriere architettoniche (anche negli edifici vincolati); è altresì prevista la deducibilità fiscale dei costi sostenuti per gli stessi. Per l’approvazione di questi interventi è richiesto il voto dell’assemblea, con la maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell’immobile (un terzo in caso di seconda convocazione). Ove non si trovasse un accordo, il condomino interessato può comunque eseguire i lavori a proprie spese, con gli unici limiti della stabilità, sicurezza e decoro dell’edificio, e dei diritti dei singoli (art.1120 c.c. IV co.). Da ultimo, con riferimento ai condomìni con parcheggio, si segnala che il soggetto disabile ha diritto al posto auto vicino all’ingresso dell’edificio (d.m. n.236/89). La legge, in conclusione, offre diverse tutele alle persone diversamente abili nel contesto condominiale; più volte la giurisprudenza ha inoltre elaborato precise regole di solidarietà sociale. Avv. Luigi Maccarrone Consulente di Confabitare