Migliorie nella casa durante la locazione E se l'inquilino chiedesse un indennizzo?

Rimborsi / Consigliato prevedere una specifica clausola contrattuale

Le "migliorie" sono tali se aumentano il valore dell'immobile in questione

Le "migliorie" sono tali se aumentano il valore dell'immobile in questione

Se Lei non ha autorizzato il lavoro la risposta è no. Costituiscono “miglioramenti” quelle opere che apportano all’immobile un aumento del suo valore. Sono quindi miglioramenti che rilevano per l’art. 1592 cc quelli che rendono la cosa maggiormente produttiva di vantaggi e la rendono migliore nell’aspetto e in termini di qualità. Per configurare una miglioria, questa deve essere percepibile in maniera oggettiva. Essa è quantificabile nella minor somma tra l’importo speso ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna della casa. Il conduttore ha diritto ad un rimborso/indennizzo per i miglioramenti eseguiti con l’autorizzazione del locatore; scritta, quindi provabile. Al fine di scongiurare che il locatore debba provvedere a numerosi rimborsi al conduttore alla fine del contratto, per lavori autorizzati, è prassi inserire nel testo di contratto una clausola con la quale il conduttore rinuncia, sin dalla firma del contratto, a domandare rimborsi/ristori in caso di migliorie apportate all’immobile, sia che siano autorizzate che no; di fatto una deroga all’art. 1592 c.c. Diversamente il rischio è che il conduttore zelante, che intende apportare svariate migliorie alla casa, possa incidere sulla sfera giuridica economica del locatore. Il consiglio per il locatore è quindi di prevedere nel contratto di locazione una specifica clausola di esonero da indennizzi/rimborsi in favore del conduttore per detto titolo, e di valutare caso per caso eventuali autorizzazioni, da concordare per iscritto.