Occupazione abusiva di immobile: come tutelarsi

Come porre rimedio a un fenomeno divenuto ormai una vera e propria piaga sociale

L'emergenza colpisce sia le metropoli che i centri di minori dimensioni

L'emergenza colpisce sia le metropoli che i centri di minori dimensioni

L’occupazione abusiva di immobili è un fenomeno che, da diversi anni, ha avuto una crescita esponenziale tale da diventare emergenza abitativa nonché piaga sociale. A essere colpite sono soprattutto le città metropolitane, ma anche i centri urbani di minori dimensioni sono stati oggetto di questo fenomeno che, dilagando al punto tale da sfociare in conflitti sociali, è stato portato all’attenzione dei mass media. Poiché la proprietà immobiliare, considerata spesso un investimento, ha anche la funzione di produrre un reddito ulteriore per tutte quelle persone che hanno la necessità di arrotondare lo stipendio o l’esigua pensione, conseguentemente il danno che subisce il proprietario di un immobile che viene “spogliato” di un bene primario come la casa ereditata o acquistata è di natura sia economica che morale. L’occupazione abusiva di un immobile, consistente nella condotta di un soggetto che, privo di un titolo legittimo o clandestinamente decide di stabilirsi in un immobile di proprietà altrui, rappresenta una grave violazione dei principi dettati non soltanto dalla Costituzione (artt.2 e 3) ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto comprime l’inviolabile diritto di proprietà. Per tale ragione il legislatore ha previsto una serie di strumenti di tutela in campo civilistico e penalistico, anche se le attuali norme in vigore non garantiscono una tutela immediata dal momento che le autorità non hanno poteri coercitivi; occorre necessariamente fare ricorso al giudice. Operativamente occorre distinguere il caso in cui l’occupazione abusiva avvenga senza alcun titolo e clandestinamente, dal caso in cui l’occupazione si sia rivelata abusiva dopo la consegna dell’immobile in base a un contratto di locazione o comodato scaduto o ritenuto invalido, in quanto sono previsti differenti iter processuali; sarà inoltre differente la prova da fornire al giudice per ottenere una pronuncia favorevole. In ambito civile, il nostro ordinamento giuridico riconosce per il caso di occupazione senza titolo e clandestina l’azione di rivendicazione disciplinata dall’art.948 c.c. che non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”. Caso diverso è se l’occupazione abusiva si verifica a seguito di contratto scaduto o invalido: il proprietario dell’immobile potrà esperire il procedimento giudiziario denominato azione di restituzione improntato ai caratteri della celerità e immediatezza secondo il rito locatizio. Entrambi i procedimenti si differenziano inoltre perché l’azione di rivendica deve essere obbligatoriamente preceduta dal tentativo di mediazione, dinanzi a un organismo ADR, in quanto condizione di procedibilità dell’azione; mentre è facoltativo per l’azione di restituzione. A questo punto, i procedimenti giudiziari sopra descritti, se sfociano in una sentenza in favore del proprietario, verrà disposto il rilascio dell’immobile “libero da persone e cose” entro una precisa data stabilità dal giudice. Se ciò non si dovesse verificare in quanto l’occupante non adempie in conformità alla sentenza, sarà necessario allora instaurare un procedimento esecutivo di rilascio affinché l’ufficiale giudiziario del Tribunale competente per territorio, esegua la pronuncia immettendo nel possesso del bene il legittimo proprietario. È possibile che l’ufficiale giudiziario debba perfino ricorrere all’assistenza della forza pubblica per un rilascio forzoso del bene a causa della condotta ostruzionistica dell’occupante. La tutela penale accordata dal nostro ordinamento per il caso di occupazione abusiva consiste nella presentazione, da parte del proprietario, di una querela per il reato di invasione di terreni ed edifici e violazione di domicilio con la quale ottenere un ordine di sgombero da parte del giudice e la condanna dell’occupante da 6 mesi a 3 anni ai sensi del 1° e 2° comma dell’art. 614 del Codice Penale. Trattasi di reati perseguibili a querela di parte (il proprietario) ma sussiste una eccezione alla loro punibilità: lo stato di necessità, considerato come un pericolo per la persona che si trova nella necessità, per l’appunto, di dover agire per limitare il proprio rischio e per tale ragione la legge lo giustifica, se ricorrono contemporaneamente e cumulativamente la necessità di salvarsi da un pericolo grave, l’attualità del pericolo e la inevitabilità di non poter scegliere soluzioni alternative. A questo proposito la Cassazione penale (sentenza n.46054/2021) ha sancito che per il reato di occupazione abusiva di immobile vada riconosciuta la scriminante della “particolare tenuità del fatto” qualora ricorra lo “stato di necessità” di dare un tetto ai figli minori.