Successione e donazione, cosa cambia: la spiegazione semplice del notaio di Bologna

La riforma e le novità illustrate da Alberto Valeriani, presidente del Consiglio notarile sotto le Due Torri attraverso esempi pratici. Il confronto con gli altri Paesi

Alberto Valeriani, presidente del Consiglio notarile Bologna

Alberto Valeriani, presidente del Consiglio notarile Bologna

Bologna, 22 aprile 2024 – Successione e donazione: cosa cambia? Quali sono le nuove norme introdotte dal decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri? A fare chiarezza è Alberto Valeriani, presidente del Consiglio notarile di Bologna, intervistato per comprendere nel merito alcuni passaggi della riforma. 

Partiamo dalle basi. La differenza tra donazione e successione?

"La donazione è un atto di trasferimento di beni fatto a titolo gratuito da un soggetto in vita ad un altro, con l’intento di procurare a quest’ultimo un beneficio. Si dice con intento liberale. La successione invece, è il fenomeno che regola il passaggio di beni alla morte di un soggetto ai suoi eredi”.

Le imposte di successione e donazione come sono regolate?

“Le modalità di determinazione dell’imposta sono le medesime. Le aliquote sono le stesse ( 4%, 6% e 8% ) ed entrambe hanno per determinati soggetti come coniuge, figli e fratelli degli importi minimi entro i quali non vi è applicazione dell’imposta. La franchigia per coniuge e figli è di euro 1.000.000 per ciascuno: in caso di coniuge e due figli la franchigia è di complessivi euro 3.000.000, e per i fratelli di euro 100.000, sempre per ciascuno. L’aliquota del 4% si applica a coniuge e figli, quella del 6% a fratelli e parenti fino al quarto grado e quella dell’8% ad altri parenti ed estranei”.

Ci sono altre imposte in caso di donazione e successione?

"Quando oggetto della donazione o della successione sono beni immobili si devono pagare le imposte di trascrizione e di voltura catastale (2% e 1%). In caso di ‘prima casa’ in luogo del 3% sul valore si pagano imposte fisse per 400 euro. Le imposte sugli immobili sono sempre uguali, sia in caso di coniuge o figli, fratelli, altri parenti o estranei”.

In cosa consiste la riforma in corso di pubblicazione?

"Premesso che il testo definitivo non è ancora consultabile in forma ufficiale, devo precisare che la riforma non dovrebbe apportare alcuna sostanziale innovazione, pur avendo un contenuto per noi operatori certamente apprezzabile. Si tratta, principalmente, di adeguamenti del testo legislativo a precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, ovvero di correttivi a norme precedenti che avevano subìto da parte dell’Agenzia delle Entrate un’ interpretazione molto restrittiva. Non si tratta quindi di novità assolute”.

Come il coacervo? “Sì, importante modifica legislativa è apportata al coacervo, una parola abbastanza incomprensibile che preferirei sostituire con “cumulo” e che consiste nella circostanza in cui il superamento delle franchigie (e quindi l’assoggettamento ad imposta) può avvenire anche sommando più donazioni e, prima di una importante sentenza della Corte di Cassazione del 2017, anche sommando beni pervenuti per donazione e beni pervenuti per successione. Per semplificare: una donazione al coniuge di euro 500.000 e un’altra donazione di euro 600.000 devono “cumularsi” e determinano quindi il pagamento dell’imposta del 4% su 100.000 euro, cioè su quanto eccede la franchigia di euro 1.000.000. Prima della sentenza della Cassazione ciò poteva avvenire anche se la seconda non era una donazione, ma una successione. La Cassazione ha sancito che il “cumulo” deve essere fatto solo fra più donazioni, e non fra una donazione e la successione. Ora la Riforma del Governo ha allineato il testo di legge all’orientamento della Cassazione".

Il carico fiscale di donazioni e successioni in Italia è elevato?

“No, in particolar modo all’interno della famiglia è molto ridotto. Per avere un’idea basta sapere che in Germania l’imposta può arrivare al 50%, nel Regno Unito al 40% e in Francia al 60%. E non si tratta solo di aliquote ridotte e di franchigie alte, ma si deve tenere conto anche di altre circostanze e cioè che gli immobili vanno valutati al ‘valore catastale’, quasi sempre di gran lunga inferiore al valore reale, e azioni e quote sociali vanno valutate sulla base del patrimonio netto della società che, senza entrare troppo nello specifico, può essere molto inferiore al valore effettivo della società. Per fare un esempio pratico, in caso di patrimonio ereditario devoluto a coniuge e due figli all’interno del quale si trovano la casa adibita a residenza familiare di 150/200 metri e la casa di vacanza di 100/150, oltre a contanti per 300/400/500.000 euro, l’imposta di successione è pari a zero, le imposte sugli immobili sono euro 400 sulla casa di residenza e il 3% sul valore catastale della casa di vacanza (ipotizzabili 3.000 euro).

Per le azioni e quote sociali ci sono invece novità?

“Dal 2007, al fine di agevolare il passaggio generazionale dell’impresa senza aggravarlo di imposte, le donazioni e le successioni che hanno oggetto azioni e quote sociali in presenza di determinati presupposti sono completamente esenti da imposte, purché le quote e le azioni non vengano vendute per almeno 5 anni. La Riforma attuale ha riscritto la norma eliminando numerosi dubbi ed eliminando alcune interpretazioni adottate dall’Agenzia delle Entrate che riducevano di molto l’ambito dell’esenzione”.

La riforma riguarda anche il Trust?

“Il Trust è un istituto di diritto anglosassone applicabile anche in Italia. Un banale esempio: un soggetto, preoccupato di lasciare i beni ai suoi figli ancora piccoli, incarica il Trustee di amministrare i beni, di rendere disponibili per i figli le rendite e di trasferire loro i beni solo al raggiungimento di una certa età. Prima della Riforma il trasferimento dei beni al Trustee era esente da imposta e l’imposta (di donazione/successione) si applicava solo al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, secondo le regole fiscali vigenti in tale momento. La Riforma consente di optare o per questo tipo di tassazione (differita, ma incerta su quale sarà la tassazione applicabile in quanto regolata dalla legge che sarà in vigore al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari) o per la tassazione immediata (non differita quindi, ma sicura per quanto riguarda l’ammontare, perché regolata dalla legge vigente)”.

Come sono tassate donazioni o successioni verso non familiari?

"In caso di donazione o successione a soggetto non parente l’aliquota è dell’8% senza applicazione di alcuno “sconto” (cioè senza franchigia)”.

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