Partecipanza agraria: "Delibere annullate"

Cento, il giudice civile ha accolto il ricorso dei membri espulsi. Gallerani: "Borghi non è più presidente".

Partecipanza agraria: "Delibere annullate"

Partecipanza agraria: "Delibere annullate"

CENTO

"Borghi non è il presidente della Partecipanza. Il giudice pone termine alla vicenda con la sentenza del 27 marzo 2024 dichiarando la nullità dell’elezione di Borghi e degli atti da lui adottati". A parlare è Mirco Gallerani che dunque rende noto questo importante passaggio per l’antico ente centese, da lungo tempo al centro di importanti controversie. "Il giudizio era stato promosso da me, Corrado Borgatti, Renato Borgatti, Bruno Casoni, Pier Lorenzo Folchi e Raffaele Gilli – spiega – contro la Partecipanza Agraria nelle persone del presidente Borghi e degli altri magistrati". Con la sentenza firmata dal giudice Maria Marta Cristoni, è stata accolta la domanda di Gallerani e degli altri consiglieri. "Così è stata dichiarata nulla a la delibera di nomina del presidente". Il tribunale, con sentenza di primo grado, ha dunque dichiarato la nullità delle delibere di consiglio 9,10, 11 e 12 del 30 settembre 2022 pubblicate a luglio 2023 e delle delibere di Magistratura 1, 2, 3 del 14 luglio ‘per le violazioni statutarie’ e condannato l’ente a pagare circa 8mila euro per le spese di lite. Una diatriba nata ad agosto 2022 e ripercorsa nella sentenza ricordando la dichiarazione di decadenza e la sfiducia ai suddetti componenti, così come la non reintegrazione, la nomina del commissario che aveva annullato le delibere. "Se 18 rappresenta un numero di soggetti idoneo a garantire la giusta rappresentatività dell’ente secondo lo statuto, tale non è 10, di conseguenza, il collegio si è trovato ad operare in una composizione illegale – viene spiegato nella sentenza - tantopiù se si considera la attuale efficacia dai provvedimenti assunti dal Commissario della Regione che ha annullato in autotutela le delibere di decadenza dei consiglieri estromessi. Il concetto di democraticità è da ritenere fondamentale perché sia garantita la migliore forma di gestione e regolarità di funzionamento".

Evidenzia anche che "le deliberazioni degli organi devono essere pubblicate nel sito della partecipanza e nell’albo entro 30 giorni dall’adozione per assicurarne la conoscibilità legale" ma in questo caso ‘la pubblicazione delle delibere impugnate è avvenuta solo, e non a caso, a distanza di circa 10 mesi dalla loro adozione, vanificando completamente la funzione della deliberazione". E inoltre "sono state assunte forzatamente in composizione ridotta, potevano essere pubblicate nell’immediatezza, ma così non è stato poiché, verosimilmente l’organo era ben cosciente dei profili di illegittimità".