Edifici sgomberati dopo il sisma, mutui sospesi

In seguito all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 27 novembre scorso

Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 27 novembre è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui valevole per chi risiede nel comune di Brisighella e ha visto un edificio di proprietà sgomberato a causa del sisma. L’ordinanza fa seguito alla delibera varata dal Consiglio dei ministri lo scorso 3 novembre, ed entrata in vigore il 14 novembre. L’ordinanza del Capo della Protezione civile è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La legge prevede che i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari, relativi agli edifici sgomberati, ottengano dalle banche e dagli intermediari finanziari – fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’accordo del 18 dicembre 2009 tra l’Abi e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine – non inferiore a trenta giorni – per l’esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini prescritti, sono sospese fino al 3 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.