REDAZIONE RAVENNA

Il Tar: "Legittimo revocare la concessione"

Lido di Classe, sentenza sull’ex camping Bisanzio: rigettato il ricorso del gestore a cui venne sottratto l’utilizzo dell’area nel 2017

Sul vecchio avviso di gara per il campeggio Bisanzio di Lido di Classe non c’è stato nessun "vizio di invalidità", dato che lo "scioglimento della convenzione è stato legittimo". E ciò ha offerto mano libera all’amministrazione per "cercare la migliore soluzione" per "un’ottimale gestione del bene pubblico". È quanto il Tar di Bologna ha precisato in una sentenza, appena pubblicata, respingendo il ricorso in materia presentato da Cila snc (compagnia immobiliare litorale adriatico) della Panzavolta snc contro i ministeri delle Politiche agricole e della Difesa e contro l’ufficio territoriale per la biodiversità di Punta Marina. Il collegio bolognese, presieduto dal giudice Giancarlo Mozzarelli, oltre a rigettare di conseguenza la richiesta di risarcimento danni ha anche condannato la società ricorrente a pagare 2.000 euro di spese di giustizia. In particolare la snc attraverso gli avvocati Antonio Carullo, Beatrice Belli e Dante Marangoni, aveva chiesto vari annullamenti: del diniego al rinnovo della concessione demaniale in scadenza al 31 dicembre 2017; della nota con cui il 10 marzo 2013 erano stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi con la sostituzione delle strutture non conformi; e da ultimo dell’avviso di gara emesso nel 2017 dai carabinieri forestali. Come sintetizzato dal Tar, la società aveva sottoscritto la concessione del terreno (in totale 20mila e 740 metri quadri) il 17 novembre del 2008 per adibirlo a campeggio turistico, il Bisanzio appunto. La concessione, della durata di nove anni, era scattata il primo gennaio 2009 con possibilità di rinnovo a richiesta del gestore entro sei mesi dalla scadenza. Secondo la snc, in quel momento erano già presenti talune attrezzature che sarebbero poi diventate oggetto di controversia.

Punto di svolta il 22 maggio 2015, quando era stato contestato un illecito legato a diverse attrezzature considerate appunto "non in regola e prive di autorizzazione ambientale". Uguale a ordine di ripristino con proroga, dato che si era nel bel mezzo della stagione turistica. Ma il 10 marzo del 2016, "constatata la sostanziale inerzia", era stata notificata una decisione drastica: "La risoluzione immediata della concessione con incameramento della fideiussione". Il 28 febbraio successivo la forestale aveva eseguito il provvedimento coattivamente; il Comune aveva poi ordinato la sistemazione dei luoghi entro il 25 giugno. Secondo la società, nella maggior parte dei casi le contestazioni riguardavano particolari di case mobili (ruote sgonfie, timoni smontati, documentazione carente); e comunque aveva collaborato alla rimozione delle attrezzature tanto da richiedere il 28 giugno la restituzione dell’area per "riaprire immediatamente il campeggio" con domanda di rinnovo per altri nove anni. Ma a quel punto l’amministrazione aveva già indetto una procedura pubblica per la concessione.

Secondo i giudici, il comportamento dell’amministrazione era stato corretto alla luce delle "numerose inadempienze che l’hanno spinta a dichiarare la decadenza della concessione". In quanto alla difesa di Cila sulle "plurime contestazioni", è stata definita "debole" dato che si sarebbe "limitata ad affermare che lo stato accertato era preesistente dal 2008" come "risulterebbe da foto aeree". Per quanto riguarda la domanda di rinnovo infine, era "stata avanzata da un soggetto che non era più titolare della concessione" quindi "privo di eventuali diritti".

In quanto al campeggio in questione, giusto nei giorni scorsi una società di Forlimpopoli si è aggiudicata l’affidamento dopo il fallimento di una società che si era aggiudicata la gestione dell’area nel 2018.

Andrea Colombari