Mercantile affondò peschereccio. Patteggiano i due comandanti

Pena pecuniaria di 4800 euro per avere violato le regole di governo e manovra; entrambi assolti per il pericolo di inquinamento determinato dall’inabissamento dell’imbarcazione, tutt’ora sul fondale .

Mercantile affondò peschereccio. Patteggiano i due comandanti

Mercantile affondò peschereccio. Patteggiano i due comandanti

All’alba di mercoledì 19 ottobre 2022 c’erano mare calmo e visibilità discreta. A circa 18 chilometri dall’imboccatura del porto di Ravenna, il mercantile Mika, battente bandiera danese e proveniente dalla Croazia, speronò il peschereccio Lugarin, della flotta di Cesenatico. Dì lì a poco la falla apertasi nello scafo da pesca lo fece inabissare e ancora oggi il peschereccio si trova sul fondale, a una profondità di 26 metri. Per quell’incidente, a seguito del quale cinque marittimi del Lugarin finirono in mare e furono salvati, si è chiuso ieri il procedimento penale davanti al Gup Corrado Schiaretti. I comandanti delle rispettive imbarcazioni – un 68enne croato, difeso dall’avvocato Cristiano Alessandri, e un 51enne tunisino residente a Cesenatico, difeso dall’avvocato Claudio Cicognani – hanno patteggiato una pena pecuniaria di 4800 euro per il reato di naufragio colposo. Entrambi sono stati assolti, nel processo in abbreviato, dall’accusa del pericolo di inquinamento conseguente all’inabissamento del peschereccio. Assolto da tutti i capi d’accusa il 48enne georgiano ufficiale di coperta del mercantile.

I due comandanti rispondevano, in particolare, della violazione delle regole di governo e di manovra. Queste, nel caso del mercantile, avrebbero previsto un adeguato servizio di vedetta, in modo da permettere la valutazione dei rischi d’abbordo, nonché una velocità di sicurezza tale da poter assumere provvedimenti efficaci per potersi arrestare in tempo utile, ciò soprattutto per le navi che utilizzano radar. La regola violata contempla anche la necessità di intraprendere manovre necessarie ad evitare una collisione ed eseguite in maniera perentoria per potere passare ad una distanza sufficiente. Inoltre, il mercantile avrebbe effettuato una rotta di navigazione differente da quella prevista per l’accesso allo Schema di Separazione del Traffico previsto dall’ordinanza della Capitaneria di porto.

Per ciò che attiene al peschereccio, chi lo comandava per l’accusa non avrebbe fatto tutto il possibile per impedirne lo speronamento e l’affondamento conseguente. Avrebbe, infatti, ugualmente violato una serie di condotte, tra tutte quella che prevede l’esecuzione di manovre tempestive volte a scongiurare collisioni, inoltre effettuava l’attività di pesca in una zona di mare dove l’ordinanza della Capitaneria di porto lo proibisce.

l. p.