La sentenza . Cure estetiche senza Iva se prescritte dal medico. Risparmio assicurato

La Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso di un dottore, condannata l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio. Fra gli interventi: i trattamenti laser viso e l’epilazione di inguine, torace o gambe.

La sentenza . Cure estetiche senza Iva se prescritte dal medico. Risparmio assicurato

La sentenza . Cure estetiche senza Iva se prescritte dal medico. Risparmio assicurato

Dall’epilazione laser di gambe e inguine alla cura dell’acne o di alcuni inestetismi. Trattamenti estetici che possono beneficiare dell’esenzione dell’Iva se praticati da un medico estetico come cura di patologie psico-fisiche accertate. Questo il principio ribadito da una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini. Il collegio formato da Maria De Cono, Davide Ercolani e Francesca Matranga si è pronunciato su un tema che tocca da vicinissimo una platea molto ampia, composta da tutti coloro che hanno necessità di sottoporsi ad interventi di medicina estetica, determinando in questo modo un risparmio considerevole, tenuto conto dell’impatto dell’Iva (22%) sul costo finale del servizio.

La controversia nasceva dagli avvisi di accertamento con cui un ufficio riminese dell’Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento Iva di svariate migliaia di euro a un medico per interventi che non sarebbero stati per legge in esenzione. Dal 2023, la legge italiana stabilisce che interventi di chirurgia estetica sono esenti da imposta nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute. In questa fattispecie rientrerebbero secondo il ricorso del medico riminese, che ha anche reso disponibile cartelle cliniche e una perizia medico legale, i trattamenti laser viso, l’epilazione di dorso, inguine, torace o gambe, nonché i trattamenti laser per il decolté, o per le adiposità localizzate.

Di contro l’Agenzia delle Entrate, con i funzionari contabili e non medici, non avevano prodotto pareri tecnici per dire che quei trattamenti non erano stati "medici".

La Corte di giustizia tributaria di Rimini ha quindi stabilito che "l’amministrazione finanziaria non potrà effettuare contestazioni sul mero disaccordo con il giudizio professionale del medico, dovendo, al contrario fornire prove di eguale tenore rispetto a quelle prodotte dal contribuente al fine di disconoscere il regime di esenzione applicato". Per cui ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio. In sostanza, attraverso la decisione dei giudici è stato stabilito che l’onere della prova contraria – ovvero quello di provare che il trattamento non è curativo – compete all’Agenzia delle Entrate.

In Italia nel 2021, secondo uno studio, gli interventi di chirurgia estetica sono stati complessivamente 283.668 e le procedure non invasive 385.116. Dati che dimostrano quanto il ricorso alla chirurgia estetica sia oggi ampiamente diffuso anche nel nostro Paese. Pertanto questa sentenza della Corte di giustizia tributaria apre scenari importanti.

La possibilità di chiedere l’esenzione Iva su interventi di chirurgia estetica con finalità terapeutiche è attiva dal 17 dicembre. La detrazione consiste, di fatto, nella possibilità di includere la spesa sostenuta per l’intervento nelle spese sanitarie detraibili, che poi vanno dichiarate nel modello 730 e per le quali è prevista una detrazione Irpef del 19% con franchigia fino a 129,11 euro, analogamente a quanto avviene per le spese mediche.