Pregiudicato senza patente. Il Tar gliela restituisce: "Gli serve per lavorare"

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso di un riminese sottoposto alla sorveglianza speciale: l’automatismo della revoca è "incostituzionale".

Pregiudicato senza patente. Il Tar gliela restituisce: "Gli serve per lavorare"

Pregiudicato senza patente. Il Tar gliela restituisce: "Gli serve per lavorare"

Si ritrova senza patente a causa della misura cautelare a cui è stato sottoposto, ma il Tar gliela restituisce. Si è conclusa in questo modo la battaglia contro la revoca del documento di guida portata avanti da un pregiudicato in sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Rimini. Ricorso accolto dal Tar dell’Emilia-Romagna che annulla dunque il provvedimento di revoca della Prefettura. Come motivano i giudici nella sentenza, che fa seguito all’udienza pubblica del 7 febbraio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato "incostituzionale" l’automatismo previsto dal codice della strada della revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ritenendolo "irragionevole". Per la Corte costituzionale, inoltre, si legge ancora nella sentenza, l’eventuale provvedimento di revoca va preso non in base a "un riesame della pericolosità del soggetto", bensì di "una verifica di necessità-opportunità della revoca della patente di guida a fronte della specifica misura di prevenzione cui è sottoposto il suo titolare. Anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo". Verifica che non c’è stata. Il prefetto di Rimini,afferma la sentenza del Tar, ha infatti perpetrato "l’applicazione della norma nel testo antecedente la pronuncia di incostituzionalità", mentre avrebbe dovuto "verificare se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell’aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati, che ne suggerisce e giustifica, pertanto, la revoca". O in caso contrario se, anche tenuto conto dell’incidenza che ne deriva sulla libertà di circolazione nonché in prospettiva del suo reinserimento, anche lavorativo, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile". Senza effetto, afferma il Tar dell’Emilia-Romagna anche le circostanze indicate dalla stessa Prefettura in una relazione depositata il 16 maggio del 2023 sulla "pericolosità sociale del ricorrente", in base alle "condanne penali riportate nel 2004 e nel 2006".