ENRICO AGNESSI
Cronaca

"Rifiuti, no ai rimborsi". Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso. Grana per il Comune

Palazzo Spada dà ragione ad Atersir e ribalta la sentenza del Tar: "Non c’è sovracopertura sul servizio di raccolta e smaltimento". Con le spese più leggere l’ente voleva ridurre le bollette dei cittadini.

"Rifiuti, no ai rimborsi". Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso. Grana per il Comune

"Rifiuti, no ai rimborsi". Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso. Grana per il Comune

Nessun maxi-rimborso per il Comune sul fronte del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. E dunque niente sconti in bolletta per i cittadini. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato da Atersir, che nelle scorse settimane aveva impugnato la sentenza attraverso la quale, a maggio 2023, il Tar aveva dato ragione al Municipio sulla questione delle cosiddette ‘sovracoperture’. E cioè gli importi, ritenuti in primo grado troppo alti, pagati negli ultimi due lustri dall’ente di piazza Matteotti che li aveva poi riversati sulla vecchia Tari (dal primo gennaio Tcp – Tariffa corrispettiva puntuale) chiesta ogni anno agli imolesi.

Il Comune aveva fatto ricorso al Tar (il contenzioso era nato addirittura nel 2017 durante il Manca-bis, poi si era arenato ed era infine stato riportato alla luce dall’ex Giunta Sangiorgi), puntando ad avere indietro un paio di milioni di euro (era già stato chiesto ad Atersir un piano di rientro) attraverso i quali avrebbe alleggerito le bollette dei cittadini che si pensava avessero pagato troppo per il servizio. Così non sarà: secondo il Consiglio di Stato, infatti, "l’obbligo restitutorio è privo di fondamento attesa la legittimità della procedura" che ha portato Atersir a stilare, nel corso degli anni, i Piani economici finanziari. La vicenda riguarda anche il Comune di Castel Guelfo, che aveva ottenuto un identico pronunciamento da parte del Tar, pure quello appellato da Atersir e dunque trattato congiuntamente al caso imolese.

"I singoli Comuni aderenti partecipano a pieno titolo, con i loro rappresentanti di vertice, sindaci o presidenti di provincia, al processo decisionale a livello di ambito – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato –. In particolare, nel Consiglio locale che dà il parere sul Pef è prevista la presenza di tutti i sindaci ed opera il principio della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. Il Consiglio di ambito poi, che approva il Pef, è costituito da sindaci, presidenti della provincia o amministratori locali delegati in via permanente nel numero di nove secondo la formulazione attualmente vigente, nominati dai Consigli locali; le deliberazioni del Consiglio d’ambito sono validamente assunte a maggioranza dei votanti e ogni componente ha a disposizione un voto indipendentemente dalla popolazione".

In altre parole, secondo il Consiglio di Stato, il Pef "rappresenta la sintesi più avanzata, sotto il profilo economico e finanziario, delle funzioni di gestione ed esso viene approvato dal consiglio d’ambito previo parere del consiglio locale". E questo perché "le quantificazioni ivi contenute sono ‘approvate’ da ciascun Comune mediante l’iscrizione a bilancio dei costi risultanti dai Pef approvati dall’Agenzia relativi al proprio territorio restando al Comune la valutazione su come ripartire tra i propri cittadini la relativa Tari".