Rigidità dovuta alla Chiesa? Non è così

Migration

Vincenzo

Pacillo*

Talora si crede che la rigidità nell’assegnazione al figlio o alla figlia del cognome paterno derivi da un retaggio canonistico, come se fosse stato il diritto della Chiesa cattolica ad imporre al legislatore la scelta. In realtà la legislazione dello Stato Pontificio prevedeva un’ampia libertà dei sudditi nel processo di scelta del cognome. Ai sensi del § 1 del motu proprio di Papa Gregorio XVI del 10 novembre 1834 "Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili", l’attribuzione del cognome al figlio o alla figlia era regolata dalla Costituzione di Diocleziano IX, 25, "De mutatione nominis", la quale stabiliva con chiarezza che ogni regnicolo poteva liberamente cambiare il cognome che gli veniva dal padre, sostituendolo con quello della madre, se tale mutamento non fosse avvenuto per scopi fraudolenti. Del resto, il diritto canonico conosce una tradizione ermeneutica diretta a sancire una certa uguaglianza giuridica tra i coniugi, così come – prima dell’epoca delle grandi compilazioni – attribuiva alle donne una serie di diritti connessi alla funzione di santificare (classico esempio è quello delle diaconesse). Certo, la condizione della donna – nel diritto canonico classico – era generalmente segnata dalla disuguaglianza; la donna era subordinata al potere del maschio in virtù di un famoso passo del Decreto di Graziano (nulla est mulieris potestas, sed in omnibus viri dominio subsit, 33, 5, 17) per cui ben può dirsi che le norme pontificie sul cognome materno costituivano eccezione ad un quadro segnato da una discriminazione strutturale. Si deve alla Pacem in Terris di Giovanni XXIII ed ai documenti del Concilio Vaticano II se oggi – tra uomo e donna – sussiste, pur nella diversità di funzioni, una piena uguaglianza ontologica e giuridica anche nell’ordinamento canonico: uguaglianza che non può non guardare con favore – per ciò che avviene nell’ordinamento dello Stato – al mutamento normativo (e di prospettiva) sancito dalla Corte costituzionale italiana.

*Docente Diritto canonico Unimore