Il delicato tema del vincolo di pertinenzialità

Il caso tipo

 Anna Lisa Gentilucci, Notaio

Anna Lisa Gentilucci, Notaio

La risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate, n. 33 del 2022 è occasione per approfondire il tema del vincolo di pertinenzialità che può crearsi tra un'autorimessa e un'abitazione. Pertinenza è il bene che viene destinato in modo durevole a servizio di un'altra cosa. Quindi, per la qualificazione della natura pertinenziale di un bene occorrono due requisiti: a) uno oggettivo, per cui il bene pertinenziale deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene principale; b) uno soggettivo, consistente nella effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale (cfr. anche Cass. n. 13742 del 2019). Ai fini fiscali, il vincolo di pertinenzialità consente l'acquisto della pertinenza usufruendo del regime agevolato (previsto per le abitazioni) di cui all’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che calcola la base imponibile secondo i principi di favore indicati nell’articolo 52, commi 4 e 5, del Dpr n. 131/1986. Con la sopra citata risposta ad interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può sussistere vincolo di pertinenzialità (e, quindi, neanche dal punto di vista fiscale) nel caso in cui il bene – nel caso di specie un box auto – si trovi a una distanza di 1,3 chilometri dal bene principale in mancanza di altri indici oggettivi che dimostrino l'utilità arrecata dal bene servente al bene principale. Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, l'istante non aveva dimostrato la sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità. Anna Lisa Gentilucci Notaio