ArchiveIl provvedimento

Il provvedimento

Le spese ammesse al beneficio

Anche l’acquisto di termoscanner e termometri rientra nell’incentivo

Anche l’acquisto di termoscanner e termometri rientra nell’incentivo

Possono fare richiesta del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Entrando nello specifico del provvedimento sono ammissibili al credito d’imposta in parola le spese sostenute per: a) la sanificazione egli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) la somministrazione di tamponi a chi presta la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai suddetti soggetti; c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della normativa europea; d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. In particolare, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammesse al beneficio possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.