Legambiente sbatte contro il Consiglio di Stato

Respinto l’appello verso il Comune e una ditta: il parcheggio dietro la stazione rimane privato ad uso pubblico

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di Lorena Cellini

Legambiente di Civitanova perde la battaglia legale per acquisire a patrimonio pubblico il parcheggio retrostante la stazione ferroviaria. Il Consiglio di Stato il 7 settembre (sentenza numero 7799) ha respinto l’appello, contro il Comune e nei confronti delle società Depositi e Vendite Srl e Fallimento Prica Srl, mirato a riformare il giudizio con cui il Tar sanciva essere privata la proprietà dell’area e che la sua destinazione a parcheggio pubblico al servizio della collettività fosse comunque salvaguardata. Per Legambiente il vulnus della vicenda era racchiuso nella delibera di giunta 409 del 17 dicembre 2015; l’atto normava la circolazione e la sosta nel comparto edificatorio 1 del Piano particolareggiato ex Ceccotti, compreso l’uso dei 3.800 metri quadrati a ovest della stazione ferroviaria, che la Depositi e Vendite gestisce come parcheggio pubblico, ma con la sosta regolata a a pagamento. Nel novembre del 2015 il privato impedisce l’accesso all’area e il sindaco reagisce emettendo una ordinanza fondata sull’esistenza di un uso pubblico di fatto del parcheggio e di una sua alterazione unilaterale da parte del proprietario. Successivamente le parti trovano un’intesa per consentirne l’uso pubblico a pagamento e il Comune riconosce che la Depositi e Vendite ha acquistato l’area dal Fallimento Prica e ne è quindi proprietaria, e la giunta vota la delibera 409. Legambiente è questo accordo che mirava ad annullare, sostenendo che invece quella era un’area di proprietà comunale, vincolata a parcheggio pubblico quale standard di urbanizzazione nell’ambito del Piano particolareggiato della zona direzionale ex Ceccotti e chiedendo ai giudici di accertare che l’amministrazione comunale di Civitanova ne aveva già maturato l’usucapione decennale, così che Depositi e Vendite formalizzasse di conseguenza il passaggio di proprietà a favore dell’ente pubblico. Richieste dichiarate però infondate dal tribunale che ha invece stabilito che l’area in questione risulta di proprietà privata, come da rogito di acquisto, e ha escluso la sua qualità di parcheggio pubblico inteso come comparto di proprietà comunale. Tutti gli atti impugnati sono stati quindi riconosciuti legittimi. Appello respinto e condanna nei confronti di Legambiente e a risarcire al Comune di Civitanova e a Depositi e Vendite Srl le spese di giudizio, complessivamente 3.000 euro, suddivisi in 1.500 euro ciascuno.