La coibentazione del tetto: maxi-bonus "condizionato"

Spese / Non ammesse nel caso si isoli il soffitto della zona climatizzata

Anche tegole e accessori per la ventilazione delle coperture rientrano nel bonus

Anche tegole e accessori per la ventilazione delle coperture rientrano nel bonus

L’Enea, in accordo con il Ministero della Transizione Ecologica, puntualizza, in materia di Superbonus 110%, che le spese riguardanti i lavori di coibentazione del tetto che separa l’esterno da un vano freddo sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante. Questo significa che le spese sostenute per l’isolamento della copertura non potranno essere detratte al 110% se si prevede di isolare anche il soffitto della zona climatizzata. Quindi i lavori sono agevolabili con il Superbonus 110% ex DL Rilancio se il tetto separa un vano riscaldato dall’esterno, oppure un vano freddo dall’esterno, a condizione che non venga eseguita contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante. L’Enea, in pratica, ha introdotto dei limiti per le coperture non disperdenti che rappresentano una delle novità rilevanti della legge di bilancio. Per quanto riguarda le modalità di conteggio dei lavori parziali per gli stati di avanzamento lavori, o SAL, quelli ammessi sono al massimo tre per ogni intervento complessivo e ciascun SAL deve riferirsi, come minimo, al 30% dell’intero intervento (30% dei lavori, al 60% dei lavori e alla fine dei lavori). SAL L’importanza di stabilire lo stato di avanzamento degli interventi Attenzione ai SAL. Questi, infatti, sono determinanti per l’esercizio dell’opzione alternativa alla fruizione diretta, ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito, che si comunica o alla fine dei lavori oppure alla fine di ogni stato di avanzamento. È fondamentale determinare esattamente lo stato di avanzamento dei lavori. L’Enea, sottolinea, quindi, che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite nei SAL. Superfici: Enea e Agenzia delle Entrate chiariscono Si è riscontrata una parziale incongruenza tra questo chiarimento da parte dell’Enea e l’Agenzia delle Entrate. Il 14 aprile 2021, infatti, il Fisco, con la risposta numero 241, aveva sottolineato che, nell’ambito degli interventi trainanti finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus 110%, rientrano anche gli interventi della coibentazione del tetto "senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente" (cfr. articolo 1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge 178/2020). Nel caso specifico, l’Istante intendeva "anche rifare la copertura che essendo di chiusura ad un sottotetto non riscaldato non rientrerebbe comunque nei lavori legati al 110% ma rientrerebbe nel bonus con una detrazione del 50%" Partendo dal presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno, l’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto sopra citati.