Grassani: «Teramo, deferimento pesante. Ecco perché»

L’avvocato dell’Ascoli fa il punto: «La Procura ha contestato tutto ciò che era possibile, ovvero responsabilità diretta, oggettiva e presunta. A conferma che le indagini sono state molto accurate»

Mattia Grassani, avvocato dell’Ascoli

Mattia Grassani, avvocato dell’Ascoli

Ascoli, 1 agosto 2015 – L’avvocato Mattia Grassani è molto sereno. Sa bene che in questa fase la serenità e la pacatezza dei toni sono molto più importanti di tante dichiarazioni. L’Ascoli in questa situazione può fare solo da spettatore e confidare nella giustizia federale. L’avvocato che difende gli interessi del Picchio assieme al legale ascolano Maria Cristina Celani, però, è pronto al dibattimento del 12 agosto a Roma. Sarà, comunque, molto più delicato il compito degli avvocati della difesa delle società Teramo e Savona che dovranno ‘smontare’ il castello di accuse del Tribunale di Catanzaro e della Procura federale perché adesso toccherà agli indagati fornire prove della loro innocenza ed estraneità ai fatti contestati in merito alla partita del 2 maggio scorso.

Avvocato Grassani, ci spiega perchè il Teramo oltre alla responsabilità oggettiva e diretta è accusato anche di quella presunta?

«La responsabilità presunta si materializza quando c’è di mezzo un non tesserato della società che in ogni caso ha responsabilità nell’indagine. Quando cioè non ci sono soggetti direttamente tesserati ma che in ogni caso traggono vantaggio dalla situazione. E’ una ulteriore forma di responsabilità oltre a quella diretta e a quella oggettiva e ha una sua tipologia diversa»

Possiamo ritenerla una aggravante per quanto riguarda la posizione del Teramo?

«Sicuramente delle tre tipologie di responsabilità previste in questi casi dalla giustizia sportiva il Teramo le ha prese tutte a conferma che le indagini sono state accurate e precise».

Si prevede però una grande battaglia in aula il 12 di agosto?

«Mah, noi abbiamo grande rispetto per il lavoro fatto prima dagli investigatori e poi dalla procura federale per cui mi aspetto che sia fatta giustizia»

In base all’articolo 4 del Codice di disciplina sportiva, insomma, in questo ulteriore caso la società è presunta responsabile degli illeciti sportivi commessi a proprio vantaggio da persone ad esse estranee come potrebbe essere ad esempio l’ex ds dell’Aquila, Ercole Di Nicola. In questo caso infatti «il soggetto attivo della condotta illecita – recita la norma – deve essere persona che sia estranea al sodalizio sportivo, neanche riconducibili alla nozione, peraltro indeterminata, di sostenitore. Viene comminata unicamente qualora la società abbia partecipato attivamente alla commissione dell’illecito ovvero sia stata comunque a conoscenza dell’illecito anche per mezzo di un proprio tesserato, e che tale condotta vietata sia stata realizzata a vantaggio della società stessa. In tale caso, infatti, il sodalizio risponde in quanto concorrente all’illecito o comunque per violazione del principio di lealtà e probità poiché, saputo dell’illecito, non ha fornito pronta indicazione agli Organi federali preposti. Presupposto necessario per la sussistenza di tale forma di responsabilità è costituito comunque dal vantaggio, che la società deve aver avuto o ottenuto».