REDAZIONE ASCOLI

Ferie e permessi maturati in cassa. Accolto il ricorso dal tribunale

"Una sentenza storica". Il giudice del lavoro del tribunale di Ascoli attraverso la pronuncia numero 351 del 22 novembre 2024...

Il tribunale di Ascoli

Il tribunale di Ascoli

"Una sentenza storica". Il giudice del lavoro del tribunale di Ascoli attraverso la pronuncia numero 351 del 22 novembre 2024 ha deciso di accogliere il ricorso, presentato da alcuni lavoratori assistiti dallo studio Summa e associati di Roma, accertando l’illegittimità della condotta del datore di lavoro e condannandolo al ripristino dei giorni di ferie e delle ore di permesso per i lavoratori ancora in servizio. Nella stessa sentenza poi si è proceduto anche a riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ai ricorrenti pensionati. "La Fiom Cgil di Ascoli esprime soddisfazione per il risultato che il tribunale di Ascoli ha sancito – commenta il segretario Alessandro Pompei – e con il quale si ripristina un giusto diritto delle tutele dei lavoratori su ferie e permessi, da tempo ingiustamente sottratto per decisione ed indirizzo di Confindustria. Questa è una sentenza che fa scuola sul territorio e all’interno del panorama nazionale".

I lavoratori erano stati messi in cassa integrazione da marzo a dicembre 2020. Il datore di lavoro di lavoro, nel calcolare la maturazione delle ferie e dei permessi, aveva considerato soltanto i periodi di effettiva prestazione lavorativa. Di fatto la questione sottoposta all’esame del giudice del lavoro era quella di accertare se le ore di permesso e i giorni di ferie dovevano maturare normalmente, anche in caso di cassa integrazione, oppure se gli stessi erano dovuti in proporzione all’effettivo numero di ore e giorni lavorati. "Il tribunale ha richiamato un’importante pronuncia della Cassazione (Cass. civ. n. 3603/1986) – spiega l’avvocato Giacomo Summa –, con la quale si stabilisce che ‘il diritto al godimento delle ferie non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate in relazione alla situazione dei lavoratori in cassa integrazione ad orario ridotto".

Accertato quindi che nel caso in questione si trattava di una cassa integrazione ordinaria ad orario ridotto e che l’articolo 10 del ccnl metalmeccanici industria è applicabile alle situazioni lavorative dei ricorrenti, il giudice del lavoro ha accolto il ricorso ritenendo illegittima la condotta della convenuta per non aver considerato anche i giorni e le ore non lavorate ai fini del calcolo dei giorni di ferie e permessi maturati". In definitiva i lavoratori hanno ottenuto il corretto ripristino dei giorni di ferie e le ore di permessi maturati in cassa integrazione, mentre i ricorrenti in pensione le relative indennità sostitutive.

Massimiliano Mariotti