Il notaio risponde: il certificato di stato legittimo

L’art. 10 del D.L. n. 76 del 10 luglio 2020 (il cd. “Decreto Semplificazioni) ha introdotto importanti novità in materia urbanistica. Tra le modifiche più rilevanti del D.P.R. n. 3802001 (Testo Unico in materia edilizia) vi è la possibilità di allegare ai rogiti di compravendita il “certificato di stato legittimo” di un immobile. Trattasi di una dichiarazione asseverata rilasciata da un tecnico abilitato che attesta la conformità alla normativa edilizia e urbanistica dell’immobile nonché l’eventuale presenza di tolleranze costruttive.

Queste ultime sono previste dall’art. 19bis della L.R. 232004 che individua alcune ipotesi di opere edilizie realizzate in parziale difformità rispetto ai titoli edilizi che non possono considerarsi abusi e che, pertanto, sono tollerate e non comportano l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa. In altri termini tale certificato può essere considerato alla stregua di un marchio di qualità dell’immobile che ne attesta la legittimità sotto il profilo urbanistico-edilizio e quindi l’assenza di violazioni alla relativa disciplina.

La mancata allegazione di tale certificato non comporta alcuna nullità o irricevibilità dell’atto da parte del notaio incaricato della stipula, ma si rivela opportuna a garanzia sia dell’acquirente sia del venditore che rende le dichiarazioni in materia di conformità edilizia ed urbanistica in sede di atto notarile.

L’attestazione può essere resa altresì in occasione della presentazione di una nuova pratica edilizia al fine di dimostrare che il nuovo intervento avviene su una situazione già dichiarata legittima ovvero qualora si voglia profittare con sicurezza di un’agevolazione fiscale non essendo i benefici ottenibili in relazione a fabbricati sui quali siano stati effettuati interventi abusivi.

La previsione del certificato di stato legittimo si aggiunge e conferma la buona pratica, già in uso in molte regioni italiane, tra cui l’Emilia Romagna, di far predisporre, a cura di un tecnico, normalmente incaricato dalla parte venditrice, una relazione di conformità catastale e urbanistica dell’immobile oggetto di vendita.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.consiglionotarilebologna.it e la pagina Facebook ‘Notai dell’Emilia-Romagna’.

A cura del Consiglio notarile

di Bologna

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