Nuova ordinanza Marche: cosa cambia dal 21 novembre. Testo in Pdf

Lotta al Covid, assembramenti nel mirino. Luoghi aperti al pubblico, scuole e commercio: le regole introdotte dal provvedimento di Acquaroli

Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha firmato la nuova ordinanza (foto Antic)

Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha firmato la nuova ordinanza (foto Antic)

Ancona, 19 novembre 2020 - Nuova ordinanza anti assembramento nelle Marche. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha firmato il provvedimento annunciato nei giorni scorsi per contenere i contagi da Covid. Nel mirino soprattutto piazze, parchi e in generale i luoghi aperti al pubblico. L'ordinanza contiene disposizioni riguardanti l'uso delle mascherine, il divieto di assembramento, l'obbligo della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e l'uso dei dispositivi. Ma non solo: si interviene anche su scuola commercio. Le nuove norme entreranno in vigore alla mezzanotte del 21 novembre.

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Nuova ordinanza Marche: cosa cambia dal 21 novembre

La nuova ordinanza ribadisce le norme già inserite negli ultimi Dpcm: divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico, distanza sicurezza interpersonale di almeno un metro, corretto uso dei dipositivi di sicurezza.

La mascherina, ad esempio, è sempre obbligatoria fuori dall'abitazione. Ma ci sono alcune eccezioni: i bimbi con meno di 6 anni, chi pratica attività sportiva, i soggetti che presentano patologie o disabilità incompatibili con l'utilizzo del dispositivo.

Capitolo scuola: alle primarie e alle secondarie di primo grado sono sospese le lezioni di educazione fisica al chiuso se è impossibile rispettare la distanza sicurezza interpersonale di due metri, le lezioni di canto e quelle di strumenti a fiato.

C'è poi il tema del commercio. L'ordinanza puntualizza che si può stare in un esercizio solo il tempo necessario all'acquisto della merce, ovviamente indossando la mascherina. Dopo le 16 è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze.

Nelle grandi e medie strutture di vendita gli accessi sono contingentati. E' inoltre fortemente raccomandata la consegna a domicilio. L'asporto è consentito anche senza prenotazione.

Il governatore chiede ai sindaci la massima collaborazione per evitare il peggio. Su quanto tempo le Marche resteranno in zona arancione il presidente non si sbilancia: "Anche se abbiamo alcuni indicatori che segnalano un leggero calo della curva che fa ben sperare. Staremo a vedere anche se è certo che l’ordinanza che firmerò in queste ore resterà in vigore anche durante tutte le festività". 

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Mascherina obbligatoria

L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo e motivato abbassamento della mascherina dovrà essere sempre assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.

Scuola, sospese alcune lezioni

In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

Stretta sul commercio

I clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario per l’acquisto delle merci e devono essere sempre muniti di mascherina. È vietata dopo le ore 16 la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti delle grandi e medie strutture di vendita avranno cura di garantire un accesso della clientela ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Il mercato stabile e periodico che si tiene all’aperto è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell’obbligo delle mascherine, nonché dell’accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall’altro cliente.

Distributori automatici

I distributori automatici h24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via, nonché quelli ubicati all’interno degli esercizi commerciali anche di tipo artigianale come definito dalle norme di settore, sono aperti dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 a condizione che si osservi il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e che l’impresa provveda alla igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno.

Asporto

La vendita da asporto è consentita anche senza prenotazione. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a scegliere e acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nei protocolli di sicurezza regionali. Resta fermo il divieto di assembramento e di consumo di alimenti e bevande in prossimità dei locali stessi.

Impianti termici

L’attività di ispezione degli impianti termici è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica. (Queste disposizioni producono effetti fino al termine previsto dal medesimo articolo e comunque cessano di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti statali che stabiliscano disposizioni in materia per tutto il territorio nazionale).

Il testo della nuova ordinanza in Pdf