Contratto telefonico, vince l’utente

Dopo la disdetta gli era stato chiesto il pagamento della tassa di concessione

L’agenzia delle entrate (Fornasari)

L’agenzia delle entrate (Fornasari)

Reggio Emilia, 31 agosto 2014 - L’agenzia delle entrate gli spedisce a casa un avviso di accertamento per recuperare 150 euro di tassa di concessione per un contratto telefonico; ma il contratto era già stato disdetto e la Commissione tributaria provinciale annulla di fatto la richiesta di pagamento.

E così il cittadino, che era stato trattato come un evasore, ha visto riconosciuta la correttezza del suo operato.

La sentenza riguarda un ambito in cui i contenziosi sono all’ordine del giorno: quello dei contratti telefonici. Una jungla in cui spesso il consumatore ha difficoltà a muoversi per la estrema articolazione delle clausole.

Ma in questo caso il gestore telefonico ha avuto un ruolo marginale: ha avuto semplicemente il ruolo di esattore di una tassa statale, emettendo una fattura a carico del cliente per recuperare l’imposta. Ma il contratto era stato disdetto prima della fattura e il cliente ha dedotto che il “presupposto d’imposta” non si fosse realizzato. L’Agenzia delle entrate non era dello stesso avviso e per questo ha inviato un avviso di accertamento da 146,66 euro.

Il caso è veramente ‘paradigmatico’: il cliente ha prodotto in giudizio la copia della rescissione del contratto, datato al primo settembre 2010, mentre il pagamento della tassa, prodotta dal gestore telefonico, si riferiva a un periodo successivo: il bimestredi marzo – aprile 2011 (fattura che correttamente, riporta il traffico telefonico a zero euro).

L’agenzia delle entrate ha argomentato in giudizio che i rapporti tra il cliente e il fornitore del servizio telefonico non la riguardano e che quindi la tassa di concessione andava pagata. Ma la sentenza delle commissione ribalta il principio.

«E’ proprio l’esistenza del rapporto commerciale tra i due – si legge nella sentenza emessa dalla Commissione tributaria – che concretizza il presupposto d’imposta». Senza un contratto valido in essere, insomma, non si può chiedere il pagamento della tassa, in quanto non può sussistere la “disponibilità del terminale radiomobile”.

Per questi motivi, la commissione tributaria provinciale di Reggio ha accolto il ricorso del cittadino e ha obbligato l’Agenzia delle entrate a pagare le spese di giudizio: 750 euro, cinque volte tanto la cifra che l’Agenzia si proponeva di recuperare.