Il commercialista risponde

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Sono un negoziante, a gennaio ho utilizzato i voucher per retribuire una ragazza che mi aiutava durante il fine settimana. Avrei necessità di avvalermi ulteriormente del suo aiuto, posso continuare ad utilizzare lo stesso metodo di pagamento per retribuire il suo lavoro ?

A decorrere dal 18 marzo 2017, con la pubblicazione in G.U. del Decreto Legge n. 25/2017, non è più possibile acquistare i buoni lavoro (c.d. voucher). Il suddetto D.L. ha infatti abolito gli articoli 48, 49 e 50 (Lavoro Accessorio) del D.Lgs n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro) e, pertanto, abrogato la fattispecie del lavoro accessorio.

Il medesimo D.L. prevede, però, un periodo transitorio, fino al 31/12/2017, nel quale i committenti potranno ancora utilizzare i voucher precedentemente acquistati entro la data del 17/3/2017.

L’abolizione tout court degli articoli di legge relativi al lavoro accessorio ha però, di fatto, creato un vuoto normativo in merito alle concrete modalità di utilizzo dei voucher acquistati entro la data del 17/3/2017. Infatti, l’abolizione integrale della disciplina ha interessato anche le procedure di attivazione dei voucher presso l’INPS nonché l’obbligo di comunicazione preventiva, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, delle informazioni circa il committente, il lavoratore, il luogo e l’arco temporale di svolgimento della prestazione. In merito è successivamente intervenuto un comunicato stampa del Ministero del Lavoro che ha precisato che l’utilizzo dei voucher, nel periodo transitorio sino al 31/12/2017, “dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”, cioè seguendo le disposizioni e le prassi sinora utilizzate.

Le imprese saranno ora costrette ad avviare rapporti di lavoro a tempo determinato oppure ricorrere alla somministrazione o, quando possibile, al lavoro a chiamata, tutte fattispecie contrattuali molto più onerose.

L’abrogazione della normativa ha privato anche le famiglie di questa semplice modalità di remunerazione per tutte quelle attività, occasionali ed accessorie, che si presentano quotidianamente nel privato (es. piccoli lavori di giardinaggio). Alle famiglie, per continuare ad usufruire di tali servizi in regola, non rimane che avviare rapporti di lavoro domestico ovvero ricorrere a lavoratori somministrati con notevole aggravio di costi.

A cura della Commissione di Studio “Lavoro e Previdenza” dell’ODCEC di Bologna

 

 

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