Bologna: revocano permesso di soggiorno a tunisino pregiudicato, ma lui vince al Tar

I giudici: "Non è pericoloso. Ha scontato la pena, illegittima la revoca dell'autorizzazione"

L'esterno della Questura di Bologna (Foto d'archivio)

L'esterno della Questura di Bologna (Foto d'archivio)

Bologna, 12 novembre 2022 - Due anni fa Questura gli aveva revocato il permesso di soggiorno  per tre condanne definitive per reati in materia di droga, per le quali era stata stabilita una pena complessiva di sette anni, tre mesi e tre giorni di reclusione e 14.000 euro di multa. L’uomo, un cittadino tunisino, ha “interamente scontato la pena” nel carcere di Alghero, in Sardegna, e ha quindi presentato ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna contro la decisione della Questura bolognese, deducendo “motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vario profilo”, e i giudici amministrativi gli hanno dato ragione, imponendo alla Questura di riesaminare la situazione e di “valutare la concessione di altra tipologia di permesso di soggiorno, essendo l’espulsione derivante dalla condanna penale esclusa con provvedimento dell’Autorità giudiziaria”.

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Alla base del ricorso, ricostruisce il Tar nella sentenza, ci sono due considerazioni. La prima è che “sarebbe mancata, da parte del questore, la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente”, che “non si può desumere soltanto dalle condanne penali e che è stata esclusa dal magistrato di Sorveglianza”, mentre la seconda è che “sarebbe violato anche l’articolo 6 della Convenzione Edu, non consentendo al ricorrente di partecipare al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Sorveglianza in riferimento all’espulsione conseguente alla condanna penale più grave”. Da parte sua, la Questura di Bologna aveva sostenuto l’infondatezza del ricorso, “risultando la pericolosità sociale del ricorrente dalle tre condanne irrevocabili riportate e considerata anche l’autonomia delle valutazioni in sede amministrativa al fine del rilascio del permesso di soggiorno rispetto al giudizio penale” . In prossimità dell’udienza in cui doveva essere trattato il caso, poi tenutasi il 26 ottobre scorso, il ricorrente ha evidenziato “che, nel frattempo, sia il Tribunale di Sorveglianza di Bologna che il Giudice di pace di Sassari, con ordinanza del 30 maggio 2022, avevano escluso la sua pericolosità sociale, determinando così la necessità di considerare la possibilità, per il questore di Bologna, di concedere in alternativa un’altra tipologia di permesso”. la causa è poi stata trattenuta in decisione, e alla fine il Tar ha stabilito che “il ricorso è fondato e va accolto”.

In primis, scrivono i giudici del collegio presieduto da Andrea Migliozzi, “va rilevato che il ricorrente ha effettivamente scontato la pena detentiva” e che la sua pericolosità sociale “è stata univocamente esclusa dai pronunciamenti del Tribunale di Sorveglianza e del Giudice di pace, in riferimento all’espulsione disposta in un primo momento dal magistrato di Sorveglianza e poi riformata dal Tribunale di Sorveglianza stesso”. Inoltre, “per giurisprudenza pacifica, per il permesso di soggiorno di lungo periodo la normativa richiede che il diniego o la revoca siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero con un’articolata motivazione”. Infine, i giudici amministrativi ricordano che il Testo unico sull’immigrazione “stabilisce che ‘allo straniero cui sia stato revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo’”. Da qui la conclusione che la Questura bolognese debba “valutare la concessione di un’altra tipologia di permesso di soggiorno”, anche se “è indubbio che il ricorrente non abbia legami familiari con soggetti residenti in Italia tali da bilanciare la gravità delle condanne irrevocabili riportate”.

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