Servizi educativi, le coop segnano un punto

Il Tar sconfessa il Circondario. Cancellato il divieto per Solco Civitas di accedere agli atti dell’appalto per l’inclusione scolastica

Migration

di Enrico Agnessi

Primo punto a favore delle cooperative imolesi nella battaglia legale contro il Circondario iniziata ieri davanti al Tar. Solco e Seacoop, riunite sotto l’insegna del Consorzio Solco Civitas, hanno infatti ottenuto dai giudici del Tribunale amministrativo regionale per la Emilia-Romagna che l’ente di via Boccaccio consenta loro, entro trenta giorni, "l’accesso integrale alla documentazione richiesta" relativa all’arcinoto bando di gara sui servizi educativi.

Si tratta di uno degli aspetti contenuti nel ricorso avanzato dalle due cooperative imolesi che la scorsa estate in mezzo a un mare di polemiche hanno perso un appalto, quello relativo appunto all’inclusione scolastica, gestito per intere decadi. Oltre a chiedere l’annullamento dell’atto attraverso il quale è stato aggiudicato il servizio, Seacoop e Solco puntavano infatti a conoscere i verbali della commissione di gara nonché "tutti gli atti adottati per la verifica della congruità del costo della manodopera dell’offerta" presentata dalle società vincitrici della gara, vale a dire le cooperativa sociali Consorzio Blu e Quadrifoglio.

La parte relativa all’offerta tecnica è infatti stata consegnata dal Circondario "in modalità ‘secretata’", una circostanza quest’ultima che non avrebbe permesso di "verificare la correttezza dei punteggi attribuiti dalla commissione, né verificare se i servizi indicati nell’offerta corrispondano a quanto richiesto dalla documentazione di gara e se il costo della manodopera indicato nei chiarimenti richiesti sia conforme alle prescrizioni retributive inderogabili", ricostruiscono i giudici.

"L’istanza di accesso agli atti deve essere accolta – si legge sempre nell’ordinanza del Tar – essendosi nel caso in esame l’amministrazione limitata a respingere l’istanza di accesso solo in virtù di quanto dichiarato dall’offerente circa ‘l’esigenza di tutela manifestata dall’istante’, senza alcuna autonoma valutazione sulla effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali dell’impresa prima in graduatoria".

E ancora, secondo i giudici amministrativi, "è illegittimo il diniego, perché venendo meno la valutazione circa la sussistenza di un segreto tecnico commerciale – sottolineano dal Tar – viene comunque a cadere anche il motivo di diniego afferente alla ritenuta ‘non pertinenza’ del documento alle esigenze difensive rappresentate". Esigenze difensive delle quali i giudici, nella loro ordinanza, sottolineano la "non condivisibilità".