
Castelli: "Nell’area del cratere il Superbonus rimane in vigore"
Non cambia nulla con il superbonus nelle aree del cratere: fino al 2025, i terremotati potranno continuare ad aggiungerlo al contributo sisma per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate. Lo precisa il commissario alla ricostruzione Guido Castelli "per evitare equivoci o fraintendimenti: il decreto legge 212 del 2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al superbonus 110 per cento, non contiene né modifiche né limitazioni per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma".
Le novità sul superbonus avevano creato qualche allarme nel cratere. "Ho ritenuto utile fugare ogni dubbio – spiega il commissario Castelli - rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento di grande importanza alla quale, nel 2023, abbiamo continuato a lavorare, siglando protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di un miliardo di euro. Inoltre, d’intesa con Agenzia entrate, abbiamo ottimizzato le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus. Le attività possono dunque proseguire nel corso del biennio 2024-20025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendoci di questo strumento".
Per gli immobili danneggiati dal terremoto, così come per quelli lesionati dalle alluvioni del 15 settembre 2022 per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, le nuove disposizioni non si applicano. Pertanto, come ci tiene a spiegare il commissario straordinario Castelli, potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal primo aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al comma 1-ter (ecobonus) e/o al comma 4-quater (sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del cosiddetto "superbonus rafforzato", alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020. Un chiarimento molto utile, dunque, per le imprese, ma soprattutto per i privati.