MARCO PEDERZOLI
Cronaca

Miasmi fastidiosi dalla Far Pro: "Decisivo il giudizio dei residenti"

San Cesario, le motivazioni della sentenza di condanna: "Giusto basarsi sulle dichiarazioni dei testimoni"

Festeggiamenti da parte di cittadini che avevano protestato in passato per i miasmi prodotti dell’azienda Far Pro di San Cesario

Festeggiamenti da parte di cittadini che avevano protestato in passato per i miasmi prodotti dell’azienda Far Pro di San Cesario

Sono state pubblicate nei giorni scorsi le motivazioni della condanna nel primo grado di giudizio (molto probabile che ci sarà appello) nei confronti dell’azienda Far Pro, al centro di un’annosa vicenda sulle emissioni odorigene. Diversi cittadini di San Cesario, che non ne potevano più degli odori che invadevano il paese specialmente durante i mesi estivi, si sono infatti costituiti in giudizio e, dopo una vicenda giudiziaria durata circa sei anni, l’amministratrice è stata condannata a 20 giorni di arresto e al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la stessa amministratrice e l’azienda, in solido tra loro, sono stati condannati al risarcimento danni nei confronti delle parti civili. Alle stesse parti civili, il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 5.000 euro a testa, mentre il risarcimento danni dovrà essere quantificato in separata sede. Nei giorni scorsi, appunto, sono state rese note le motivazioni di questa sentenza. Tra esse, si sottolinea a un certo punto il ruolo chiave dei testimoni. È scritto nel documento del Tribunale: "Non può essere accolta la tesi della difesa secondo cui il fatto che Far Pro si sia attenuta alle prescrizioni delle autorizzazioni dovrebbe escludere l’elemento soggettivo del reato, in quanto si era attenuta in buona fede a quanto stabilito. In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni (il che è comunque in parte avvenuto nel presente processo), il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi…quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti".

Marco Pederzoli