Cure estetiche senza Iva se prescritte dal medico

Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini

Epilazione laser in un centro estetico (foto di repertorio)

Epilazione laser in un centro estetico (foto di repertorio)

Rimini, 16 aprile 2024 – Cure estetiche senza Iva se prescritte dal medico. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini, d’ora in poi, dunque, trattamenti come l’epilazione laser o la cura di alcuni inestetismi potranno godere dell'esenzione Iva se praticati da un medico estetico come cura di patologie psico-fisiche accertate

La controversia nasceva dagli avvisi di accertamento con cui un ufficio riminese dell'Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento Iva di svariate migliaia di euro a un medico per interventi che non sarebbero stati per legge in esenzione.

Dal 2023, la legge italiana stabilisce che interventi di chirurgia estetica sono esenti da imposta nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute.

In questa fattispecie rientrerebbero secondo il ricorso del medico riminese, che ha anche reso disponibile cartelle cliniche e una perizia medico legale, i trattamenti laser viso, l'epilazione di dorso, inguine, torace o gambe, nonché i trattamenti laser per il decolté, o per le adiposità localizzate.

Di contro l'Agenzia delle Entrate, con i funzionari contabili e non medici, non avevano prodotto pareri tecnici per dire che quei trattamenti non erano stati ‘medici’.

La Corte di giustizia tributaria di Rimini ha quindi stabilito che “l'Amministrazione finanziaria non potrà effettuare contestazioni sul mero disaccordo con il giudizio professionale del medico, dovendo, al contrario fornire prove di eguale tenore rispetto a quelle prodotte dal contribuente al fine di disconoscere il regime di esenzione applicato”.

Per cui ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.