Buoni fruttiferi: "Poste dovrà rimborsare"

Il giudice di pace del tribunale di Ascoli Raffaella Gentili ha condannato Poste Italiane a rimborsare due persone delle somme riportate nei buoni fruttiferi in loro possesso, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo. Poste Italiane dovrà anche liquidare le spese legali per complessivi 1.390 euro. Assistite dall’avvocato Ivo Iachini le due persone nella denuncia hanno spiegato di essere cointestatarie di due buoni fruttiferi di mille euro ciascuno emessi il 28 ottobre 2007 dall’ufficio postale di Colli del Tronto, privi dell’indicazione della durata dell’investimento. Hanno riferito che al momento della sottoscrizione non era stato loro rilasciato alcun documento informativo che ne indicasse la scadenza. Hanno aggiunto che la sigla "serie: 18z" apposta sul retro dei buoni era insufficiente per conoscere la scadenza dei titoli e che al momento del collocamento doveva essere consegnata anche il foglio informativo analitico contenente la descrizione dell’investimento. I due hanno affermato anche che il 21 settembre 2022 l’impiegato allo sportello aveva riferito loro che si trattava di buoni a termine della durata di 18 mesi, rimborsabili insieme agli interessi entro 10 anni dalla scadenza ma che, poiché il 29 aprile del 2019 era decorso il termine prescrizionale, avevano perso il diritto al rimborso del capitale investito e degli interessi maturati. Nel processo Poste Italiane ha ribadito che i buoni emessi appartenevano alla tipologia "18 mesi" ed erano produttivi di interessi per il periodo in questione, a partire dalla data del collocamento, come indicato nel foglio illustrativo che indica i termini entro i quali è da considerarsi prescritto il diritto al rimborso delle somme. Per Poste Italiane i buoni emessi a ottobre 2017 avevano raggiunto la massima fruttuosità ad aprile 2009 e che da tale data aveva iniziato a decorrere il termine prescrizionale di 10 anni. Nell’emettere la sentenza in favore dei due ricorrenti il giudice Gentili si è uniformata a quanto deciso dal tribunale di Termini Imerese nel 2020 in base al quale, poiché i ricorrenti non sono stati messi in condizione di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso, deve ritenersi che la prescrizione abbia inizio dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con la conseguenza che il termine di prescrizione non possa essere considerato decorso.

Peppe Ercoli