Scaletta del Kontiki, il Tar respinge il ricorso

La scaletta larga due metri e mezzo che separava le concessioni Kontiki e Bagni da Gino si poteva demolire e al suo posto si poteva realizzare un locale deposito all’aperto, con cancello, per ospitare le attrezzature balneari, così come ha fatto il titolare dei Bagni da Gino della società "Sun di Crescenzi Clementina e C. Sas", dietro autorizzazione demaniale concessa dal Comune. All’operazione si è opposta la società Arlecchino srl del Kontiki che, tramite gli avvocati Otello Bagalini, Marco Bagalini e Stefano Bagalini, ha fatto ricorso al Tar che, pronunciandosi, ha respinto il ricorso. L’Amministrazione comunale, la quale nel luglio del 2018 aveva accolto l’istanza del titolare dei Bagni da Gino, era patrocinata dall’avvocato Marina Di Concetto, mentre la Sun di Crescenzi Clementina e C srl non si è costituita in giudizio. Gli avvocati dello studio Bagalini, nominati dalla società che gestisce lo chalet Kontiki, nel ricorso hanno evidenziato che scaletta fra i due stabilimenti balneari fosse un bene demaniale e che la porta d’accesso sul fianco dello chalet, che ha l’autorizzazione per gli spettacoli, fosse anche una sicurezza in più per la struttura. Inoltre la scaletta, secondo i ricorrenti, rappresentava anche un accesso ulteriore per lo chalet e che, inoltre, fosse un’opera del demanio indicata nel Piano di Spiaggia. La demolizione avrebbe rappresentato una modifica alle concessioni esistenti e quindi una variante.

Marcello Iezzi