Terremoto: cosa succede con Cas e Sae

Finita l’emergenza le sistemazioni potranno essere riassegnate secondo nuovi criteri: priorità a chi percepisce i fondi per l’affitto

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Cessato il fabbisogno per il rientro degli occupanti negli immobili tornati agibili, le Sae impiegate a seguito del sisma 2016, possono essere riassegnate secondo appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale. In particolare deve essere data priorità ai nuclei che percepiscono il Contirbuto di Autonoma sistemazione, o Cas, a quelli destinatari di ordinanza di sgombero dell’immobile per l’avvio dei lavori di ripristino; a quelli già assegnatari di Sae le cui dimensioni non risultano più idonee a seguito dell’aumento del numero dei componenti eo a causa di mutate esigenze sanitarie; ai nuclei provenienti da un altro Comune che percepiscono il Cas; infine, i nuclei familiari già assegnatari di Sae che a causa di comprovate necessità si trasferiscono in un altro Comune.

Prevista anche la possibilità di assegnare le Sae a titolo oneroso, secondo 18 criteri risultanti dalle diverse esigenze manifestate dai Comuni. Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Le somme riscosse devono essere destinate alla copertura delle spese di gestione e manutenzione delle strutture. L’assegnazione di queste potrà essere qualora, entro sei mesi dall’assegnazione stessa, l’assegnatario non abiti nella struttura o sospenda l’abitazione per più di sei mesi l’anno, in assenza di comprovate e sopravvenute esigenze ad esso non imputabili, che non consentano di far fronte all’impegno assunto in sede di richiesta. I Comuni sono tenuti a comunicare semestralmente alla Regione le strutture di emergenza per cui è stata disposta la revoca dell’assegnazione. Per quanto riguarda l’assegnazione degli spazi commercialiartigianali, anche in questo caso gli assegnatari sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato alla media dei canoni per la locazione dei locali commerciali, desunta dai parametri dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (Omi) presso l’Agenzia delle Entrate, decurtato del 30 per cento e le somme riscosse devono essere destinate alla copertura delle spese di gestione e manutenzione delle strutture. Le strutture assegnate possono essere revocate qualora, entro sei mesi dall’assegnazione stessa, l’assegnatario non vi espleti l’attività o la sospenda per più di sei mesi l’anno, in assenza di comprovate e sopravvenute esigenze ad esso non imputabili che non consentano di far fronte all’impegno assunto in sede di richiesta.