Buoni postali, risparmiatrice di Altidona vince il ricorso

Poste Italiane le ha versato una cifra inferiore di quasi la metà rispetto a quella reclamata. "Datemi tutti gli interessi"

Poste (Foto di repertorio Cusa). Nella foto piccola l’avvocato Antonio Renis

Poste (Foto di repertorio Cusa). Nella foto piccola l’avvocato Antonio Renis

Fermo, 31 ottobre 2018 - Poste Italiane deve pagare gli interessi promessi al momento dell’acquisto di un buono postale da parte dell’utente. Lo ha ribadito il tribunale di Teramo, che ha condannato la società a versare l’intera somma dovuta ad una signora di Altidona, titolare di tre buoni da un milione di lire, acquistati nel 1986 e valutati ora circa 40mila euro. La donna rappresentata dall’avvocato Antonio Renis, si è vista così riconoscere per intero quanto pattuito con Poste Italiane. Una sentenza che, insieme ad altre procedenti della Cassazione, è destinata a fare giurisprudenza in una questione che va avanti da anni.

«Il ricorso – spiega l’avvocato Renis – è stato effettuato per conto di una donna di Altidona sposata ad Alba Adriatica, che aveva acquistato buoni fruttiferi nel 1986 ed è collegata al famoso decreto ministeriale dello stesso anno. Un decreto fatto ad hoc per Poste Italiane che, resesi conto che gli interessi promessi risultavano troppo alti, erano ricorse alla politica per tappare la falla, permettendo alla società di liquidare l’utente con interessi nettamente inferiori a quelli spettanti».

Così è accaduto per la donna di Altidona che, a fronte dei 40mila euro dovuti, si era vista proporre una somma pari quasi alla metà, applicando gli interessi del famoso decreto ministeriale del 1986. La donna non si è arresa e si è rivolta all’avvocato Renis per ricorrere contro un trattamento che riteneva illecito, ottenendo così giustizia. «Sono molti gli utenti che si trovano nella stessa situazione – conclude l’avvocato Renis – a loro consiglio, in vista della liquidazione, di farsi formalizzare per iscritto il valore che Poste Italiane intende corrispondere e confrontarlo con quello effettivo. Laddove non fosse consono, presentare una contestazione preliminare».